Sent.C. Conti 15/01/1991, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 15/01/1991, n. 6

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1. Appalti oo.pp. - Gare - L. 1977 n. 584 - Sua sovraordinazione a leggi ordinarie nazionali. 2. Appalti oo.pp. - Varianti - L. 1977 n. 584 - Lavori aggiuntivi, ex art. 5, 1° c., f). 3. Appalti oo.pp. - Varianti - L. 1977 n. 584 - Lavori aggiuntivi con nuovo contratto - Progetto esecutivo completo e dettagliato - Necessità.
1. La L. 8 agosto 1977 n. 584, recante norme di adeguamento alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle Direttive della Comunità economica europea (nn. 71/304 e 71/305) in pari data 26 luglio 1971) si pone in livello di sovraordinazione (nel quadro di recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno) a fronte delle leggi ordinarie nazionali con riguardo alle disposizioni della medesima legge n. 584 del 1977 che sono puntuale applicazione delle direttive comunitarie menzionate. 2. La finalità essenziale delle Direttive comunitarie nn. 71/304 e 71/305 e della conseguente legislazione nazionale di adeguamento (L. 8 agosto 1977 n. 584) è di assicurare la libera concorrenza e la par condicio e con riguardo a tali obiettivi deve essere letto ed interpretato l'art. 5 primo comma lett. f) legge n. 584 cit. in forza del quale i soggetti appaltatori contemplati nell'art. 1 legge n. 584 anzidetta non sono tenuti ad applicare le norme contenute nella legge medesima nel caso «di lavori complementari che non figurano nel progetto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso e che il loro ammontare complessivo non superi il 50% dell'importo del primo appalto»; coerentemente a tale disciplina - atteso il livello di sopraordinazione della citata legge n. 584 del 1977 - vanno coordinate ed interpretate tutte le norme di diritto interno relative al settore dei lavori pubblici, ivi compreso l'art. 1 L. 28 giugno 1929 n. 1137 nella parte in cui dispone che «per i lavori suppletivi ed imprevisti»... «si provvederà con alto aggiuntivo, con la conseguenza ulteriore che, anche per i contratti conclusi fuori dall'area comunitaria, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 5 legge n. 584 del 1977 (la quale non fa che riportare nell'ordinamento interno la prescrizione contenuta nell'art. 9 della Direttiva n. 711305) il ricorso, per lavori complementari, all'atto aggiuntivo è possibile unicamente nel limite di un ammontare complessivo non superiore al 50% dell'importo del primo appalto (o del primo atto di concessione)». 3. Nel caso di lavori complementari che richiedono un nuovo e distinto contratto, secondo il procedimento normativo contemplato dalla L. 8 agosto 1977 n. 584 è necessario che vi sia una precisa determinazione della progettazione esecutiva, completa e dettagliata, sin dal momento della indizione della gara d'appalto (a licitazione privata) o quantomeno, (nei casi in cui la norma lo consente) alla consegna dei lavori, non essendo legittimamente ammissibile affidare all'impresa aggiudicataria, in corso d'opera, il completamente o l'integrazione del medesimo progetto esecutivo.

1. Ved. C. Cost. 1985 n. 113 e 1984 n. 170. 2. Conf C. Conti, Stato 12 ottobre 1989 n. 2161R. Sulla estensione della legge 1977 n. 584 agli affidamenti di concessioni amministrative di sola costruzione, ved. C. Conti, Stato, 9 novembre 1989 n. 2176[R=WCO9N892176] e 15 luglio 1983 n. 1370.[R=WCO15L831370] 3. Conf C. Conti, Stato 1985 n. 1565.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 343 e 344R; Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 20[R=RD25MA95,A=20]; R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, art. 25 [R=RD8F23422,A=25]; R.D. 28 novembre 1923 n. 2440; art. 11R; R.D. 23 maggio 1924 n. 827, artt. 119 e 120R; Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 13 e 14[R=DPR106362,A=13]; Direttive C.E.E. 26 luglio 1971 n . 71/304 e n. 71/305; L. 8 agosto 1977 n. 584[R=L58477] L. 28 giugno 1929 n. 1137, art. 1[R=L113729]; Dir. C.E.E. 26 luglio 1971 n. 711304 e 711305, L. 8 agosto 1977 n. 584[R=L58477] L. 8 agosto 1977 n. 584

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