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Sent.C. Cass. 17/06/1991, n. 6846

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1. Appalti oo.pp. - Asta pubblica o licitazione privata - Verbale di aggiudicazione definitiva - Equivale a contratto - Azione di annullamento - Giurisdizione A.G.O. 2. Appalti oo.pp. - Licitazione privata - Offerta - Contrasto fra prezzi indicati in cifre e in lettere - Validità dell'indicazione più vantaggiosa per P.A.
1. Nei contratti stipulati dalla P.A. col sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva - salvo che ad esso risulti una diversa volontà dell'amministrazione - equivale ad ogni effetto legale a contratto (art. 16 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440) con forza immediatamente vincolante per entrambe le parti; ne deriva che l'azione volta all'annullamento di detto contratto, ancorché proposta al contraente privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso altresì che, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva con valore costitutivo del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario vanta una posizione di diritto soggettivo, come tale tutelabile innanzi al giudice ordinario, e non una posizione di interesse legittimo, qual è invece quella degli altri partecipanti (non aggiudicatari) alla gara, i quali possono dedurne gli eventuali vizi di legittimità innanzi al giudice amministrativo. 2. Anche con riguardo a contratto stipulato dalla P.A. col sistema della licitazione privata, nel caso di discordanza nell'offerta fra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, trova applicazione - in virtù del richiamo del successivo art. 89 - la disposizione dell'art. 72 u.c. R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), secondo cui è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, senza che possa rilevare che la clausola di identico tenore, contenuta nel bando di gara, sia o no mancante di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 2° c. Cod. civ., rimanendo la fattispecie negoziale pur sempre identicamente disciplinata in virtù della citata disposizione.

1. Conf. Cass. 22 febbraio 1985 n. 1507.[R=W22F851507] 2. Conf. C. Stato V, 25 ottobre 1989 n. 688.[R=WCS25O89688]
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 16[R=RD2440232,A=16] C.c. art. 1341, 2° c.; R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 72, u.c.R

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