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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Sent.C. Stato 29/03/2001, n. 1840
Sent.C. Stato 29/03/2001, n. 1840
Sent.C. Stato 29/03/2001, n. 1840
1. Appalti oo.pp. - Cauzione provvisoria - Funzione - Inadempienza dell'aggiudicatario - Incameramento della cauzione - Richiesta di maggior danno - Ammissibilità.
1. Nelle gare d'appalto di opere pubbliche la cauzione provvisoria prevista dall'art. 30 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 ha la funzione di garantire gli adempimenti dell'impresa aggiudicataria, cosicchè questa decade dall'aggiudicazione se non si presenta per la stipulazione del contratto e la cauzione provvisoria viene incamerata dall'Amministrazione appaltante. Ma dell'art. 30, comma 1, 2° paragrafo della L. 94/109, che ha indicato la funzione della cauzione nella garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria, non può sostenersi un'interpretazione restrittiva nel senso che l'obbligazione assunta dal fideiussore non possa comunque superare il 2%, con la conseguenza che all'ente appaltante potrebbe essere impedita la richiesta delle spese affrontate per rinnovare la gara d'appalto; e l'incameramento della cauzione provvisoria non preclude all'amministrazione appaltante la possibilità di richiedere il maggior danno subito per il comportamento dell'impresa aggiudicataria.
1a. A norma dell'art. 30, commi 1 e 2, della L. Merloni (L. 11 febbraio 1994 n. 109)R la cauzione provvisoria a gara d'appalto di lavori pubblici dev'essere pari al 2% dell'importo dei lavori; e la cauzione definitiva dev'essere uguale al 10% dell'importo degli stessi (ma se il lavoro è stato aggiudicato con ribasso maggiore del 20%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli oltre il 20%; così, p.e., se il lavoro viene appaltato col ribasso del 23%, la cauzione definitiva dev'essere del 13%).
Secondo le norme anzidette, sia la cauzione provvisoria che quella definitiva possono essere prestate anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa (oltre che - ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827R - in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa).
Sulla cauzione negli appalti di lavori pubblici, ved. C. Stato V 31 gennaio 2001 n. 355R [Inammissibilità di cauzione provvisoria presentata con fideiussione di istituto finanziario iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385[R=DLG38593,A=106] (come invece è ammesso per gli appalti di servizi)]; C. Stato V 26 settembre 2000 n. 5101R (Illegittimità di clausola di bando di gara d'appalto ll.pp. che prevede per la cauzione una polizza assicurativa o fideiussione di istituto finanziario, perché in contrasto con art. 30 L. 11 febbraio 1994 n. 109); Csi 4 luglio 2000 n. 328R (Equivalenza della cauzione prevista in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla cauzione costituita con assegno circolare, giacché questo equivale a contanti); C. Stato V 12 novembre 1999 n. 2480R (Obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 30, 2° comma, L. 11 febbraio 1994 n. 109 prima della stipulazione del contratto).
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30) |
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