Sent.C. Conti 20/01/1992, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 20/01/1992, n. 5

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1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Ragioni che hanno indotto l'amministrazione alla trattativa - Esplicitazione nel contratto - Necessità. 2. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Convenienza dei prezzi - Dimostrazione da parte del contraente - Necessità. 3. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Pagamento del prezzo - Clausola che prevede acconti trimestrali in base a mera fattura - Illegalità - Documentazione - Necessità.
1. L'art. 41 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 impone all'Amministrazione di esplicitare nel contesto del decreto approvato del contratto, stipulato a seguito di trattativa privata, le concrete ragioni che l'hanno indotta a seguire tale metodo di contrattazione, non risultando soddisfatta detta esigenza dal mero richiamo delle norme che, in astratto, consentono eccezionalmente di ricorrere ad esso. 2. Nelle trattative private costituisce canone di buona amministrazione richiedere alle Ditte interpellate la dimostrazione della convenienza dei prezzi offerti, con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. 3. E' illegittima la clausola di un contratto stipulato a seguito di trattativa privata con cui l'amministrazione si impegna ad effettuare alla controparte pagamenti trimestrali sulla base della sola fattura in quanto non costituendo, questa, prova a favore di colui che la produce, deve essere accompagnata, al fine di legittimare il conseguente titolo di spesa, dalla documentazione attestante l'effettività e l'esattezza della prestazione eseguita.


R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 41R

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