Sent.C. Cass. 14/05/1987, n. 4458 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 14/05/1987, n. 4458

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Mancata stipulazione entro 90 giorni dalla aggiudicazione, per colpa dell'aggiudicatario - Suo potere di recesso - Esclusione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la regola - ricavata dall'art. 4 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.), il quale parzialmente rinvia all'art. 114 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità di Stato) - in base alla quale l'aggiudicatario di un appalto può recedere dal contratto quando siano decorsi novanta giorni dall'aggiudicazione senza che l'amministrazione abbia provveduto a stipulare il contratto e ad emanare il decreto di approvazione vincolante anche per l'amministrazione, non può applicarsi qualora il vano decorso nel termine sia dipeso da fatto dello stesso aggiudicatario, senza che sia rilevante che l'amministrazione non abbia provveduto all'indizione di nuovo incanto, come è sua facoltà a norma dell'art. 4 citato (che richiama l'art. 332 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F).

1. Ved. Cass. 3 ottobre 1983 n, 5751[R=W3O835751], 18 gennaio 1982 n. 300[R=W18GE82300], S.U. 16 maggio 1977 n. 1962.[R=W16MA771962]
R.D. 23 maggio 1924 n . 827 art. 114R; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 4 [R=DPR106362,A=4]

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