Sent.C. Cass. 11/03/1991, n. 2546 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/03/1991, n. 2546

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1. Appalti oo.pp. - Anticipazione all'appaltatore - Revoca - Compensazione con crediti dell'appaltatore o del fideiussore nei confronti della P.A. - Inammissibilità.
1. Le norme che disciplinano l'istituto della concessione, all'impresa appaltatrice di opera pubblica, dell'anticipazione sul prezzo, introdotto dall'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, in deroga al principio della postnumerazione del corrispettivo e del divieto stabilito dall'art. 12 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, determinano non solo i presupposti, ma anche le modalità e gli effetti della revoca della concessione, precisando in particolare, con l'art. 2 D.M. 25 novembre 1972, che l'importo del debito dell'appaltatore per la restituzione delle anticipazioni e quello della garanzia prestata per l'adempimento di questa obbligazione, può essere ridotto per effetto delle trattenute operate sugli acconti disposti ai sensi dell'art. 48 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 al totale delle anticipazioni ancora da recuperare aumentato del 5% ed implicitamente escludendo, così, la possibilità di riduzioni del predetto debito per effetto di compensazione con altri crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione committente; pertanto, in presenza di un provvedimento di revoca dell'anticipazione, il debitore principale od il suo fideiussore non possono opporre in compensazione, ostandovi il predetto divieto, che agevolmente si inserisce nel novero di quelli richiamati dall'art. 1246 Cod. civ., i debiti contratti dalla P.A. committente nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, che non abbiano dato luogo a procedura di trattenuta di acconto e ad assentita riduzione dell'importo della garanzia.

1. Conf. Cass. 11 aprile 1990 n. 3080R (Sulla riduzione progressiva della fideiussione via via che si recupera l'anticipazione) ; Cass. 12 maggio 1990 n. 4098,R Ved. Cass. S.U. 4 aprile 1986 n. 2325 R.
C.c. art. 1246 n. 5; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440R; R.D. 23 maggio 1924 n. 827R; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, art. 2[R=DPR62772,A=2]; D.M. 25 novembre 1972, art. 2

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