Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, si osserva preliminarmente che sebbene, come rilevato dal Comune di Avellino nella nota del 28 luglio 2008, l’Architetto Pasquale Petruzzo fosse stato classificato nella graduatoria finale al quattordicesimo posto (in un concorso dove era prevista l’assegnazione di soli tre premi ed in presenza di cinque raggruppamenti risultati a pari merito con i due punteggio più alti), l’istanza è da ritenersi ammissibile, censurandosi in essa il mancato rispetto da parte della stazione appaltante di due clausole del bando di indubbio rilievo la cui violazione - in astratto - potrebbe inficiare la legittimità di tutta la procedura.
Quanto alla prima, e cioè all’art. 14 comma 2, essa - dopo avere indicato l’entità dei tre premi messi a concorso - precisa che «non saranno ammessi ex aequo».
Il tenore letterale della citata disposizione esclude la sostenibilità della contestazione sollevata dall’Architetto Pasquale Petruzzo che testualmente, nell’istanza, afferma: «ex aequo non previsti invece nella graduatoria ci sono ex aequo». Appare infatti evidente che la clausola del bando non possa essere interpretata nel senso di escludere in astratto che diversi progetti potessero ottenere il medesimo punteggio: una simile statuizione sarebbe stata evidentemente illegittima, condizionando a priori la valutazione della Commissione nell’attribuzione dei punteggi ai