Sent.C. Cass. 11/03/1989, n. 1101 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/03/1989, n. 1101

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Stipulazione entro 30 gg. da aggiudicazione - Inosservanza per fatto della P.A. - Facoltà di recesso dell'appaltatore ex art. 4, 4° c., Cap. gen. oo.pp. - Applicazione analogica per mancata stipulazione entro 90 gg. da aggiudicazione.
1. In tema di opere pubbliche, qualora, dopo l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto non segua nel termine di trenta giorni, per fatto imputabile all'Amministrazione appaltante, trova applicazione analogica l'art. 4, 4° c., del Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che disciplina espressamente l'ipotesi in cui, avutasi la stipulazione del contratto nel termine di trenta giorni, ne tardi però l'approvazione per oltre sessanta giorni, con la conseguenza che il privato, decorsi novanta giorni da detta aggiudicazione, ove intenda sciogliersi dal vincolo già sorto, deve manifestare tale sua volontà all'Amministrazione, notificandole l'atto preveduto dall'art. 114 del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

1. Conf. Cass. 14 maggio 1987 n. 4458 R, secondo la quale - nell'interpretazione ormai prevalente dopo la pronuncia della Cass. S.U. 16 maggio 1967 n. 1962 [R=W16MA671962]- l'appaltatore, se entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva il contratto non viene stipulato per fatto dell'Amministrazione e quindi approvato, può sciogliersi da ogni impegno (notificando all'Amministrazione una dichiarazione che esprima tale sua volontà che resta però priva di effetto se, prima che pervenga all'Amministrazione, il contratto già stipulato venga anche approvato), senza potere pretendere alcun compenso (art. 114 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, Regolamento per la contabilità dello Stato). Ved. anche Cass. 3 ottobre 1983 n. 5751[R=W3O835751], 18 gennaio 1982 n. 300[R=W18GE82300], S.U. 16 maggio 1977 n. 1962[R=W16MA771962].
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 114R; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 4[R=DPR106362,A=4]

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