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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 05/12/2005, n. 29
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- L.R. 12/05/2017, n. 14
- Sentenza C. Cost. 10/05/2017, n. 98
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- L.R. 14/11/2014, n. 23
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- L.R. 30/12/2008, n. 17
- L.R. 20/11/2008, n. 13
- L.R. 28/12/2007, n. 30
- L.R. 03/12/2007, n. 27
- D.P.G.R. 13/11/2007, n. 368
- L.R. 12/04/2007, n. 7
- L.R. 23/01/2007, n. 1
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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI |
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CAPO I - Principi generali, definizioni e ambito di applicazione |
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Art. 1 - (Principi generali e finalità)1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in armonia con i principi di cui |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori; b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; c) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione; N199 d) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera c); N199 e) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti; N200 f) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A; f-bis) commercio elettronico: operazioni commerciali effettuate mediante l'impiego della tecnologia delle telecomunicazioni e dell'informatica e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della |
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Art. 3 - (Settori merceologici) |
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Art. 4 - (Esclusioni)1. La presente legge non si applica nei confronti delle seguenti categorie: a) titolari di farmacie e direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura; b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio; c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli), e successive modifiche; |
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CAPO II - Esercizio dell'attività |
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Art. 5 - (Requisiti morali e professionali)1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei "requisiti previsti |
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Art. 6 - (Requisiti morali e condizioni ostative) |
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Art. 7 - (Requisiti professionali)1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali. N2 2. L'es |
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Art. 8 - (Corsi professionali)1. I corsi professionali di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.N205 1-bis. I corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attiv |
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Art. 9 - (Commissione d'esame)1. A conclusione del corso previsto all'articolo 8, comma 1, l'idoneità dei candidati è accertata da “commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate”N128 dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da: |
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Art. 9-bis - (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Ammi |
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Art. 10 - (Titolarità dei requisiti) |
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TITOLO II - COMMERCIO IN SEDE FISSA |
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CAPO I - Tipologia degli esercizi di vendita |
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Art. 11 - (Esercizi di vicinato)1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento degli esercizi di vicinato entro i limiti stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggett |
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Art. 12 - (Medie strutture di vendita)1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al Comune. N48 2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4. N195 3. N147 4. I Comuni, in conformità al |
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Art. 13 - (Grandi strutture di vendita)1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, costituite da singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi |
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Art. 14 - (Condizioni)1. La presentazione della Scia o il rilascio dell'autorizzazione sono effettuati nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore |
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Art. 14-bis - Superficie di vendita1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita. 2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a |
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CAPO II - Urbanistica commerciale |
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Art. 15 - (Piano comunale di settore del commercio)1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni: a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute e ludopatia; b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche; c) N213 2. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane central |
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Art. 16 - (Localizzazione degli esercizi commerciali)1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile. 2. Gli esercizi di media struttura possono essere allocati: a) senza vincolo di destinazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale, solo nell'ambito delle aree di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a); |
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Art. 17 - (Strumenti attuativi previsti per grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati)1. Le previs |
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Art. 18 - (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)1. Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, “secondo quanto prescritto in particolare all'allegato B-bis”N128. 2. È ammesso reperire le aree da destinare a parcheggio alle distanze indicate “dall’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)” |
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CAPO III - Altre forme di vendita |
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Art. 19 - (Vendita negli outlet) |
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Art. 20 - (Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria. |
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Art. 21 - (Spacci interni)1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispett |
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Art. 22 - (Distribuzione automatica)1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla "segnalazione certificata"N98 di iniz |
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Art. 23 - (Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla |
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Art. 24 - (Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a |
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Art. 24-bis - (Commercio elettronico)1. Le attività di vendita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis), possono essere svolte liberame |
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Art. 24-ter - (Forme speciali di vendita senza comunicazione) |
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Art. 25 - (Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale)1. Gli esercizi commerciali all'ingrosso, inclusi i "cash and carry" e le tipologie similari, svolgono la loro attività di vendita esclusivamente nei |
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Art. 26 - (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale) |
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Art. 27 - (Commercio elettronico e certificazione di qualità) |
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CAPO IV - Orari
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Art. 28 - (Orari degli esercizi) |
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Art. 29 - (Giornate di chiusura degli esercizi) |
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Art. 29-bis - (Ambito di applicazione dell’articolo 29) |
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Art. 30 - (Deroghe per le località a prevalente economia turistica) |
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Art. 30-bis - (Modalità di modifica degli ambiti di cui agli allegati C e D) |
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Art. 31 - (Esclusioni)1. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle seguenti categorie di esercizi: a) le farmacie; b) le rivendite di generi di monopolio; |
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CAPO V - Pubblicità degli orari, dei prezzi e vendite straordinarie |
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Art. 32 - (Pubblicità dei prezzi)1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo |
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Art. 32-bis (Pubblicità degli orari) |
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Art. 33 - (Disciplina delle vendite di liquidazione) |
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Art. 35 - (Disciplina delle vendite promozionali e di liquidazione) |
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Art. 36 - (Vendite sottocosto) |
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Art. 37 - (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate agli articoli 34 e 35, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un'informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati. N225 1-bis. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ch |
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CAPO VI - Variazioni soggettive e oggettive del titolo |
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Art. 38 - (Sospensione e cessazione dell'attività)1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune almeno dieci giorni prima del suo inizio. 2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Super |
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Art. 39 - (Subingresso)1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività degli esercizi commerciali di cui agli articoli 11, 12 e 13 per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a previa comunicazione al Comu |
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TITOLO III - COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE |
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CAPO I - Disciplina del commercio sulle aree pubbliche |
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Art. 40 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate: a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, |
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Art. 41 - (Ambito di applicazione)1. Le norme del presente titolo si applicano anche: a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio; b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico |
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Art. 42 - (Esercizio dell'attività)1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative: a) su posteggi di mercati o fiere ovvero posteggi isolati dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48: 1) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio; 2) commercializzazione di prodotti tipici locali e |
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Art. 43 - (Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività)1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato. 2. Con il regolamento di cui al comma 1, l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone, i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari p |
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Art. 44 - (Aree marittime e stradali) |
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Art. 45 - (Sostituzioni) |
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Art. 46 - (Divieti) |
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Art. 47 - (Prescrizioni per i prodotti alimentari)1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia la vendita, sia la somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 41, comma 2-ter, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.N82 1-bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono: |
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Art. 48 - (Disposizioni relative ai mercati)1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.N242 2. L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso. |
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Art. 49 - (Posteggi)1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata previa procedura di selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. N190 2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente. N252 3. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei |
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Art. 50 - (Determinazione delle aree relative alle fiere) |
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Art. 51 - (Orari) |
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Art. 52-bis - (Rinvio alla disciplina statale) |
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Art. 53 - (Consistenza degli esercizi) |
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Art. 54 - (Disposizioni procedimentali) |
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TITOLO IV - COMMERCIO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA |
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CAPO I - Disciplina del commercio della stampa quotidiana e periodica |
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Art. 55 - (Rinvio alla disciplina statale) |
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Art. 56 - (Punti vendita della stampa quotidiana e periodica) |
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Art. 57 - (Esenzione dall'autorizzazione) |
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Art. 58 - (Parità di trattamento) |
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Art. 59 - (Modalità di vendita) |
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Art. 60 - (Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita) |
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Art. 61 - (Criteri comunali relativi ai punti non esclusivi di vendita) |
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Art. 62 - (Commercio su aree pubbliche) |
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Art. 63 - (Orari) |
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Art. 64 - (Disposizioni comuni sui Piani e criteri) |
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TITOLO V - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE |
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CAPO I - Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 65 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela; b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica |
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Art. 66 - (Esclusioni)1. Le norme della presente legge non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: |
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Art. 67 - (Tipologia degli esercizi)1. Ai fini della determinazione N59 delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in: |
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Art. 68 - (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività. 2. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio. 3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezza |
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Art. 69 - (Indirizzi e criteri di programmazione) |
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Art. 70 - (Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività)1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubica |
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Art. 71 - (Attività temporanea)1. L'esercizio dell'attività temporanea di sommin |
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Art. 72 - (Subingresso)1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui ha sede l'esercizio e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. |
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Art. 73 - (Disposizioni per i distributori automatici)1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per me |
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Art. 74 - (Orari) |
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Art. 75 - (Permanenza della clientela) |
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Art. 76 - (Deroghe orarie) |
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Art. 77 - (Esclusioni) |
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Art. 77-bis - (Pubblicità degli orari) |
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Art. 78 - (Pubblicità dei prezzi)1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi |
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TITOLO VI - SANZIONI |
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CAPO I - Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione |
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Art. 79 - (Disposizioni comuni)1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate in base alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni ammi |
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Art. 80 - (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività. 2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14-bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o aut |
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Art. 81 - (Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche)1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3-ter e 3-quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.N78 2. Ai fini del comma 1: a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6; |
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Art. 82 - (Sanzioni amministrative relative alla stampa quotidiana e periodica) |
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Art. 83 - (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione)1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio. |
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TITOLO VII - MONITORAGGIO E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE |
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CAPO I - Organismi operanti nel settore del commercio |
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Art. 84 - (Osservatorio regionale del commercio)1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima: a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento co |
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Art. 84-bis - (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate: a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio; b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico); |
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Art. 85 - (Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali; l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale. N44 2. I CAT svolgono la loro attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie: a) formazione professionale degli operatori commerciali; b) assistenza tecnica generale; c) formazione e aggiornamento profess |
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Capo I-bis -Centri commerciali naturali |
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Art. 85-bis - Centri commerciali naturali1. Per centro commerciale naturale si intende un insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata del territorio comunale in cui le fun |
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CAPO II - Aree urbane, locali storici e servizi di prossimità |
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Art. 86 - (Tutela, salvaguardia e valorizzazione delle aree urbane) |
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Art. 87 - (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli-Venezia Giulia)1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.Reg. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale n. 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale. N180 1-bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici eserciz |
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Art. 88 - (Interventi di tutela e valorizzazione) |
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Art. 89 - (Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)1. Il Comune può concedere cont |
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Art. 90 - (Vincoli di destinazione d'uso)1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i finanziamenti di cui all'articolo 89 sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla |
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Art. 91 - (Attribuzione del marchio)1. I locali storici censiti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un marchio da collocar |
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Art. 92 - (Partecipazione alle spese di censimento)1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al 50 per cento della spesa. |
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Art. 93 - (Servizi di prossimità) |
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CAPO III - Interventi di sostegno |
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Art. 94 - (Tipologia degli interventi agevolativi) |
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Art. 95 - (Finanziamenti agevolati a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio) |
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Art. 96 - (Finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio) |
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Art. 97 - (Ammissibilità alle agevolazioni) |
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Art. 99 - (Prestito partecipativo) |
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Art. 100 - (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per: a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica; |
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Art. 100-bis - (Contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni)1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la ban |
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Art. 101 - (Assegnazione fondi)1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in mat |
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Art. 102 - (Criteri e modalità di concessione dei contributi)1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 100 sono definiti con regolamento regionale. |
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Art. 102-bis - (Ripartizione dei fondi) |
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Art. 103 - (Misure a sostegno dei mercati agroalimentari all'ingrosso)1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, può promuovere interventi di trasferimento, mantenimento, adeguamento alle normative di sicurezza e innovazione o ampliamento del patrimonio strutturale esistente, mediante la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi. |
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Art. 104 - (Ulteriori misure di sostegno) |
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Art. 105 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, con scadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, avuto riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale. 2. Sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia, la Giunta, entro il 30 giugno dell' |
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TITOLO VIII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO) |
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 2/2002 (Disciplina organica del turismo) |
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Art. 106 - (Modifiche alla legge regionale 2/2002)1-3. N162 4-24. Omissis 25. N165 26. Omissis 27-29. N163 30. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente: "3. Le strutture ricettive e le case e appartamenti per vacanze, che hanno ottenuto |
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CAPO II - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 107 - (Disposizioni transitorie)1. Il Direttore generale della TurismoFVG è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, è nominato un Commissario straordinario incaricato di provvedere all'adozione degli atti amministrativi e gestionali necessari a garantire senza interruzioni il perseguimento delle finalità di pubblico interesse in campo turistico che attualmente sono in capo alle AIAT, nelle more della nomina del Direttore generale della TurismoFVG, e in particolare: a) all'adozione di un bilancio di previsione consolidato per l'anno 2006 sulla base dei bilanci di previsione per l'anno 2006 adottati dai direttori delle AIAT, che funge da bilancio di previsione della TurismoFVG; b) alla gestione del medesimo sino alla preposizione del Direttore generale. 3. Il Commissario si avvale di uno o più Vicecommissari, nominati con la procedura di cui al comma 2, cui può delegare compiti e funzioni riferiti alla gestione delle AIAT e alla liquidazione delle medesime. Il provvedimento di nomina determina l'indennità mensile di carica del Commissario e dei Vicecommissari, nonché la data di subentro dei medesimi al posto dei direttori delle AIAT. |
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Art. 108 - (Abrogazioni) |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI, TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - Disposizioni procedimentali, transitorie e finali |
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Art. 109 - (Segnalazione certificata di inizio attività e domanda di titoli autorizzativi) |
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Art. 109-bis - Segnalazione certificata d’inizio attività |
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Art. 110 - (Disposizioni transitorie)1. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991 relative allo stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in altri locali o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende della medesima tipologia. Decorso inutilmente tale termine, le autorizzazioni riguardanti la medesima azienda si intendono riunite in un unico titolo e i Comuni provvedono ad aggiornare il provvedimento esistente. 2. Le prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 73 e 74 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), e successive modifiche, non trovano applicazione. Qualora gli edifici, comunque preesistenti alla data del 18 giugno 2003, siano localizzati all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data. 3. Ai Comuni che hanno adottato i Piani di settore, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito apportare le necessarie modifiche affinché possano essere utilizzate le superfici di vendita degli esercizi compresi tra i metri quadrati 801 e i metri quadrati 1.500. Le superfici sono riconosciute in aggiunta al contingente disponibile calcolato secondo le modalità regolamentari della media distribuzione. 4. Nelle more del recepimento delle disposizioni della presente legge e della relativa normativa attuativa, le definizioni di cui all'articolo 2, qualora più favorevoli al richiedente, trovano immediata applicazione anche con riferimento ai criteri, ai Piani di settore o nelle varianti urbanistiche adottate o approvate dai Comuni. 5. Con l'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono concedere nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione ancora disponibili in base alla precedente normativa, attribuendo la tipologia unica prevista dalla presente legge. 6. I riferimenti normativi a tipologie di somministrazione di alimenti e bevande non previste dalla presente legge si applicano a quelle in tutto o in parte corrispondenti all'elenco di cui all'articolo 67, che le hanno in tutto o in parte sostituite. 7. Il Fondo di cui all'articolo 98 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività del Fondo di cui all'articolo 106 (Istituzio |
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Art. 111 - (Modificazioni alla legge regionale 3/2001)1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2 |
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Art. 112 - (Modificazioni all'articolo 71 della legge regionale 14/2002)1. Il comma 1-bis dell'articolo 71 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavo |
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Art. 113 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate, in particolare: a) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 17 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e provvidenze per incrementare la diffusione della stampa); b) la legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia); c) gli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36); d) la legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995); e) il comma 17 dell'articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione); f) l'articolo 1 |
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Art. 114 - (Disposizioni finanziarie)1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 84, comma 3, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. 2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 84, comma 5, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. 3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 85, comma 2, fanno carico - a decorrere dall'anno 2006 - all'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento al capitolo 9139 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. |
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Art. 115 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio |
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ALLEGATO A (riferito agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 22, comma 5) - Tabella farmacie, tabella rivendite di generi di monopolio, tabella impianti di distribuzione automatica di carburanti
1 - TABELLA FARMACIE - Prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (decreto legislativo 111/1992) e integratori/complementi alimentari (decreto legislativo 169/2004). - Prodotti cosmetici: prodotti cosmetici (legge 713/1986 e successive modifiche) e mezzi per il loro impiego. - Prodotti erboristici a base di ingredienti vegetali e integratori e complementi alimentari preconfezionati o preparati in farmacia in forme predosate. - Disinfettanti e sostanze germicide o battericide; disinfestanti per uso animale e per ambienti; prodotti per la salubrità degli ambienti; insettorepellenti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario; biocidi. - Prodotti chimici e sostanze in genere, non di uso farmaceutico preconfezionati e allo stato sfuso. - Pubblicazioni specializzate in materia di prevenzione e cura delle patologie quale supporto all'educazione sanitaria. - Dispositivi medici (decreto legislativo 46/1997). - Vari: articoli per l'igiene della persona; articoli di puericultura: per nutrizione e s |
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ALLEGATO B (riferito all'articolo 15, commi 7 e 10)
1. Criteri di indirizzo per la scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 7, i Comuni si attengono, in particolare, ai seguenti criteri: a) tenere in considerazione l'esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rete distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, in maniera da dimostrare e giustificare le nuove zone e insediamenti commerciali e il loro ampliamento all'esterno delle aree suddette; potranno essere inoltre valutate eventuali azioni anche con l'apporto partecipato delle organizzazioni di categoria del settore distributivo al fine di assicurare l'uso temporaneo e determinato di spazi di parcheggio situati nelle aree storiche centrali ovvero in loro prossimità, fermo restando il rispetto degli standard di parcheggi per le funzioni residenziali previsti dalla vigente normativa; |
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ALLEGATO B-bis (riferito all'articolo 18, comma 1)1. Parcheggi a servizio degli esercizi di vendita 1. La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione degli esercizi di vendita è la seguente: a) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60 per cento della superficie di vendita; b) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone diverse da quelle a destinazione residenziale: 100 per cento della |
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ALLEGATO E (riferito all'articolo 109, comma 2) - Procedimenti soggetti a silenzio assenso
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