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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 07/08/2024, n. 7
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Attività produttive1. - 24. Omissis 25. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 70 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 3 le parole "da due consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "al massimo quattro consiglieri, di cui uno designato dalla Giunta regionale, "; 2) al comma 4-bis le parole "a cinque" è sostituita dalle seguenti: "fino a sette"; b) al comma 1 dell'articolo 75 dopo le parole "membri effettivi" sono inserite le seguenti: ", di cui uno designato dalla Giunta regionale, " e dopo la parola "Revisore" sono inserite le seguenti: ", designato dalla Giunta regionale, ". 26. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "forma di società" sono aggiunte le seguenti: "e finanziamenti agevolati per sostenere processi di successione nella gestione d'impresa finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'attività economica relativa a complessi aziendali attivi in Friuli-Venezia Giulia mediante operazioni di acquisizione da parte del management e dei lavoratori (management buyout e workers buyout)"; b) la rubrica dell'articolo 6-sexies è sostituita dalla seguente: "(Prestiti partecipativi e operazioni di buyout)"; c) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6-sexies è aggiunta la seguente: "b-bis) a finanziare operazioni di management buyout e di workers buyout."; d) al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole "sono stabiliti" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i requisiti di ammissibilità dei Confidi, "; e) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 dopo le parole "degli operatori convenzionati" sono aggiunte le seguenti: ", anche disciplinando i termini di validità delle stesse"; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I termini per la presentazione delle domande per l'attivazione dell'intervento finanziario da parte dei soggetti beneficiari e delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati possono essere sospesi con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3."; 3) al comma 2 la parola "annualmente" è soppressa e alla fine è aggiunto il seguente periodo: "In ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario e operativo delle gestioni fuori bilancio di cui all'articolo 3, comma 3, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle soglie stabilite con il regolamento di cui al comma 1."; f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 le parole "caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis"," sono sostituite dalle seguenti: "rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, può prevedere che"; 2) al comma 1-bis dopo le parole "dell'operazione finanziata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della relativa d |
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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna1. - 4. Omissis 5. Al fine di favorire l'efficace completamento degli interventi attivati nell'ambito delle misure di aiuto del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12, comma 2-bis, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), è elevato a 8 milioni di euro il limite massimo della disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo che, ai sensi del comma 9, lettera b-bis), del medesimo articolo 12, può essere impiegata in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche. 6. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come integrato dal comma 5, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo. 7. - 12. Omissis 13. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente: "2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.". 14. Omissis 15. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente: "Art. 35-bis - (Concessioni sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale) 1. Le Comunità di montagna provvedono, nell'ambito territoriale di competenza, al rilascio delle concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati per la realizzazione o il mantenimento di impianti, condutture e reti tecnologiche sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale di cui all'articolo 35. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e in conformità alle prescrizioni in esso contenute. 3. Il canone delle concessioni di cui al comma 1 è determinato in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale). 4. Non sono soggette al pagamento del canone di cui al comma 3 le concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 5. Qualora il canone annuo di concessione sia superiore a 2.500 euro il richiedente deve costituire a favore della Comunità di montagna competente al rilascio della concessione una cauzione di importo non inferiore ad una annualità di canone mediante versamento sul conto di tesoreria oppure polizza fideiussoria. 6. La cessazione della concessione, per scadenza del termine o per decadenza a causa dell'inadempimento degli obblighi indicati nell'atto di concessione o a causa del mancato pagamento di due annualità di canone, comporta l'obbligo per il concessionario d |
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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile1. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, con un'intensità del 75 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 50.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante fino a cento abitanti equivalenti e con un'intensità del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 70.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante superiore a cento abitanti equivalenti. 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 4. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 5. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale. 6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112. 7. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112. 8. - 10. Omissis 11. All'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 17 le parole: "nella misura massima 20.000 euro" sono soppresse; b) al comma 19 le parole: ", in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda e le tipologie di spese ammissibili, " sono soppresse. 12. - 20. Omissis 21. Al comma 4 dell'articolo 14-bis della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia), le parole "della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)". 22. - 24. Omissis 25. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola "Terra;" sono aggiunte le seguenti: "i geositi sono suddivisi, a seconda del loro grado di interesse, in sovranazionali, nazionali, regionali e locali;"; b) al comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola "legge" sono inserite le seguenti: ", nei geositi sovranazionali, nazionali e regionali"; c) al comma 1 dell'articolo 18, dopo la parola "conoscenza" sono inserite le seguenti: "e valorizzazione della geodiversità"; d) al comma 2 dell'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a) le parole "e dei geoparchi regionali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei geoparchi regionali e della geodiversità"; 2) alla lettera b) le parole "e dei geoparchi regionali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei geoparchi regionali e della geodiversità"; 3) alla lettera d) dopo la parola "finalizzate" sono inserite le seguenti: "alla valorizzazione della geodiversità,"; 4) alla lettera f) dopo la parola "geologico" sono aggiunte le seguenti: "e alla geodiversità". 26. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016, c |
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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità1. I finanziamenti regionali destinati o da destinarsi alla realizzazione, completamento o riqualificazione dei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR), previsti dal Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), possono essere utilizzati dagli Enti locali beneficiari anche a sostegno, parziale o totale, degli oneri derivanti da specifica convenzione da stipularsi con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione di interventi da parte della predetta società, anche afferenti ad aree di proprietà della stessa. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, gli Enti locali interessati dal finanziamento inviano al Servizio competente in materia di trasporto pubblico locale una relazione dettagliata, corredata del preventivo di spesa e di idoneo cronoprogramma dei lavori, volta al rilascio dell'autorizzazione regionale alla sottoscrizione di specifica convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. 3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. 4. All'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 11-ter le parole "80.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "120.000 euro"; b) il comma 11-quater è sostituito dal seguente: "11-quater. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui al comma 11, sono disciplinati dal bando, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.". 5. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. 6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole "per la realizzazione dei relativi servizi" sono sostituite dalle seguenti: "e FS Treni Turistici Italiani per la realizzazione dei servizi ferroviari con materiale storico sulla base del programma definito ai sensi del comma 3 e per la valorizzazione e promozione della linea ferroviaria turistica Sacile - Gemona". 7. Il comma 1 dell'articolo 37-bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente: "1. Gli enti locali disciplinano autonomamente, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), i servizi di trasporto di persone su strada effettuati con trenini turistici aventi finalità turistico-ricreative e che si svolgono esclusivamente nell'ambito del proprio territorio.". 8. Al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge regionale 29/2018 le parole "nella misura massima di 100.000 euro annui, rapportati a" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima pari allo stanziamento annuale previsto a bilancio regionale, con il limite di". 9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. 10. - 13. Omissis 14. Le economie del contributo concesso ai sensi dell'articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), anche derivanti dal ricevimento di ulteriori finanziamenti per la medesima opera, possono essere utilizzate per interventi di completamento e miglioramento, necessari a garantire la piena funzionalità dell'opera stessa. È esclusa la possibilità di utilizzare le economie per altre opere, anche se affini, o per interventi che modifichino sostanzialmente il progetto o la destinazione d'uso dell'opera. 15. La domanda di riutilizzo delle economie di cui al comma 14, corredata del quadro economico, della relazione illustrativa e del cronoprogramma, deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di lavori pubblici. 16. Il Servizio competente, previa istruttoria, provvede ad autorizzare il diverso utilizzo fissando contestualmente l'eventuale nuovo termine di rendicontazione. 17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare agli Enti locali ulteriori risorse di cui all'articolo 5, commi 88 e 88-bis, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), a titolo di contributo straordinario non ripetibile, nei limiti di quanto non erogato dal cofinanziamento statale, per sostenere gli interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), per la copertura del relativo quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal piano stesso, nonché per gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici. 18. I finanziamenti di cui al comma 17 possono essere concessi per interventi aventi scadenze definite dai piani di cui al medesimo comma anche oltre al termine del 31 dicembre 2023. 19. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma. 20. Per le finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026. 21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime. 22. I finanziamenti di cui al comma 21 sono concessi per interventi che, al momento della presentazione della domanda, abbiano progetti esecutivi validati oppure per lavori avviati, a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente. 23. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 21. 24. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Servizio competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile. 25. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228. 26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese connesse alla progettazione di opere pubbliche. 27. Con bando approvato con deliberazione della Giunta sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 26. 28. La domanda di finanziamento è inoltrata al Servizio competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile. 29. Le anticipazioni finanziarie sono restituite, ovvero compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro i termini e con le modalità indicati nel bando di cui al comma 27, e comunque non oltre tre anni dal decreto di concessione. 30. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 228. 31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in 1.050.000 euro, affluiscono per l'anno 2027 al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2. 32. - 34. Omissis 35. All'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 56-bis è sostituito dal seguente: "56-bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti alle caratteristiche dell'opera pubblica proposta, stabiliti da bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono altresì fissati i termini per la presentazione delle domande e le misure di assegnazione dei finanziamenti."; b) il comma 56-bis 1 è abrogato; c) al comma 56-bis 2 le parole: "In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente." sono soppresse; d) il comma 56-quater è abrogato. 36. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole: ", tra l'altro, l'esistenza del progetto esecutivo approvato dall'organo competente, nonché" sono soppresse. 37. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), dopo le parole "Gli Enti locali" sono inserite le seguenti: "e gli Enti di Decentramento regionale" e dopo le parole "dagli Enti locali" sono inserite le seguenti: "e dagli Enti di Decentramento regionale". 38. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 13 le parole: "Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-bis." sono soppresse; |
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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), nonché la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23 e sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, viene approvato il progetto."; b) al comma 4 dell'articolo 25 le parole "autorizzato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "approvato ai sensi del comma 3"; c) dopo il comma 4 dell'articolo 25 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4, gli enti gestori delle biblioteche già appartenenti al sistema possono stipulare nuove convenzioni a condizione che la biblioteca centro sistema rimanga la stessa, che permangano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento previsto dall'articolo 39, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., e che la nuova convenzione sia redatta sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a). 4-ter. II Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nuova convenzione, alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 4-bis. 4-quater. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4-ter, il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui è stata completata la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate. 4-quinquies. A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari."; d) dopo il comma 1-bis dell'articolo 26 è inserito il seguente: "1-ter. I finanziamenti sono concessi per l'intero anno per il quale sono richiesti."; e) il comma 4 dell'articolo 30-bis è abrogato; f) al comma 5 dell'articolo 30-bis le parole "deliberazione della Giunta regionale adottata" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura adottato". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 23/2015, come modificato dal comma 1, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026. 4. Ai progetti di intervento e ai contributi di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 5. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 13/2019, in relazione a quanto previsto al comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. 6. Ai progetti di intervento e ai contributi di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000. 7. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto previsto al comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. 8. La misura del finanziamento dei progetti effettuato da persone fisiche con riferimento ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022 è stabilita per il periodo dal 1° agosto 2024 al 30 ottobre 2024 nell'importo minimo di 2.000 euro. 9. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 22/2022, in relazione a quanto previsto al comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. 10. - 12. Omissis 13. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: "2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, gli incentivi disciplinati dagli avvisi pubblici previsti dall'articolo 24, comma 6-bis, lettera b), possono essere concessi anche a persone fisiche."; b) al comma 2-bis dell'articolo 9 le parole "componenti esperti designati, previa intesa, " sono sostituite dalle seguenti: "componenti esperti anche designati, previa intesa, " e il periodo: "Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali." è soppresso; c) al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole "ove possibile, ", sono inserite le seguenti: "la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000," e le parole "i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di selezione"; d) al comma 1 dell'articolo 22 la parola: "ordinaria" è soppressa; e) al comma 6 dell'articolo 23, dopo le parole "ove possibile, ", sono inserite le seguenti: "la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000," e le parole "i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri di selezione"; |
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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia1. - 12. Omissis 13. Al comma 2-bis dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), dopo le parole "anno educativo 2023/2024" sono inserite le seguenti: "e per l'anno educativo o scolastico 2024/2025". 14. Al comma 5-bis dell'articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo le parole "anno educativo 2023/2024" sono inserite le seguenti: "e per l'anno educativo 2024/2025". 15. - 25. Omissis 26. Il capo VII del titolo III della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente: "Capo VII - Servizi integrativi extrascolastici Art. 41 - (Servizi integrativi extrascolastici) 1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti la realizzazione di interventi per la socializzazione e per lo sviluppo delle competenze, nonché per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento di alcune aree del territorio regionale, la Regione sostiene l'attivazione di servizi integrativi extrascolastici nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate in comuni rientranti nelle quattro Aree interne del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 42 - (Beneficiari) 1. Sono beneficiari dei contributi i Comuni di cui all'articolo 41 nel cui territorio hanno sede scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che attivano servizi integrativi extrascolastici. 2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversal |
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Art. 8 - Salute e politiche sociali1. - 19. Omissis 20. Alla legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le parole: ", e valuta l'esito dei progetti di ricerca finanziati (rendicontazione scientifica) al fine di poterne apprezzare l'efficacia"; b) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali, alle Università del territorio regionale e ad ARPA FVG per la realizzazione di progetti di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto, sull'analisi e sulla gestione dei monitoraggi ambientali di fibre aerodisperse, nonché sulla gestione e sul trattamento del rifiuto contenente amianto."; c) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente: "1-bis. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione delle attività stesse.". 21. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2001, come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. 22. - 41. Omissis 42. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente: "2-bis. Nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà |
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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica1. - 25. Omissis 26. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente: "Art. 20-bis - (Apprendistato) 1. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato denominato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati, anche individuati su base territoriale, che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d'età, a copertura dei posti vacanti in organico. 2. Le amministrazioni del Comparto unico, con apposito regolamento, definiscono i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 26, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze di tirocinio o professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in cui è valutato il possesso delle competenze, intese come l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali, nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. 3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 è inquadrato nella categoria D, livello economico iniziale, e corrispondenti, del Comparto unico. Alla scadenza del contratto di apprendistato di cui al comma 1, in permanenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e a condizione che vi sia una valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi del medesimo comma 1. |
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Art. 10 - Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente: "Art. 4-bis - (Partenariato pubblico privato per interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare) 1. Al fine di promuovere la valorizzazione e l'ottimale gestione dei propri immobili l'Amministrazione regionale ha la facoltà di ricorrere a forme di cooperazione pubblico-private per realizzare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche. 2. L'individuazione dell'operatore economico avviene a seguito di procedure a evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche. 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, qualora l'operazione economica non possa da sola conseguire l'equilibrio economico finanziario, a cedere in proprietà o a costituire altri diritti reali sul bene immobile oggetto di valorizzazione a sostegno dell'iniziativa.". 2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971 le parole "secondo il tariffario di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017 n. 0181/Pres." sono sostituite dalle seguenti: "secondo il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale)". 3. L'articolo 6-ter della legge regionale 57/1971 è sostituito dal seguente: "Art. 6-ter - (Disposizioni in materia di stima) 1. Le valutazioni di stima devono essere redatte secondo il criterio del più probabile valore di mercato. 2. In |
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Art. 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili1. All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 le parole "a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Fondo nazionale complementare" sono sostituite dalle seguenti: "statali o comunitarie" e le parole "a realizzare gli interventi finanziati" sono sostituite dalle seguenti: "alla tempestiva realizzazione delle opere finanziate"; b) al comma 5 le parole "i Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e gli altri enti locali di cui al comma 4" sono sosti |
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Art. 12 - Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabella A1 - Tabella L - Omissis
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Tabella M riferita all’articolo 5, comma 144Importo del contributo concedibile per ciascun Comune qualificato disastrato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 714/Pres./1976 (proporzionato alla popolazione residente al 31.12.2022)
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Tabella N - Tabella Q - Omissis
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Allegato "R" - Allegato 8/1 - Omissis
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