Articolo modificato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 17/02/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 33 - (Disciplina delle vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

2. L'effettuazione della vendita di liquidazione va comunicata in via telematica al SUAP del Comune ove ha sede l'esercizio non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima. La comunicazione indica, in particolare, l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita di liquidazione, la data di inizio e la durata della vendita medesima. Entro il giorno precedente all'inizio della vendita di liquidazione, è comunicato un elenco analitico delle merci poste in vendita, distinte per articoli, con l'indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della liquidazione.

3. La cessione dell'azienda ricomprende tutte le fattispecie di trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione per atto tra vivi. Qualora la vendita di liquidazione sia stata comunicata per la cessazione dell'attività, è consentito, entro il termine di conclusione della vendita medesima, modificare il presupposto della cessazione in cessione; in tale ipotesi trova applicazione il comma 7, lettera b).

4. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione, che riguardino non meno del 60 per cento della loro superficie e comportino interventi strutturali, installazione o sostituzione di impianti tecnologici o servizi e che siano tali da determinare la chiusura dell'esercizio per non meno di venti giorni consecutivi.

5. La trasformazione o il rinnovo delle attrezzature deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di sostituzione di almeno il 60 per cento degli arredi e delle finiture e tali da determinare la chiusura dell'esercizio per non meno di venti giorni consecutivi.

6. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite all'articolo 2359 del codice civile.

7. Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla relativa casistica:

a) cessazione dell'attività: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere a conoscenza di quanto prescritto dal comma 13; qualora la vendita di liquidazione sia stata comunicata per la cessazione dell'attività, è anche consentito, entro il termine della conclusione della vendita medesima, procedere alla cessione dell'azienda: in tale ipotesi trovano applicazione le prescrizioni di cui alla lettera b);

b) cessione dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di non rientrare nelle condizioni ostative di cui al comma 6 e di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

1) la cessione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di conclusione della vendita di liquidazione;

2) una copia semplice dell'atto di cessione dell'azienda deve essere prodotta al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta cessione;

c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

1) il trasferimento di sede deve avvenire, ai sensi del comma 14, entro il termine di tre mesi;

2) la comunicazione di avvenuto trasferimento deve essere prodotta al Comune entro quindici giorni dal trasferimento medesimo;

d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in regola con la normativa edilizia vigente, in relazione ai lavori da eseguirsi e che tali lavori, da illustrarsi in maniera specifica, riguardano interventi per non meno del 60 per cento della superficie dei locali e che comportano la chiusura dell'esercizio per non meno di venti giorni consecutivi; entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori, comunque da concludersi entro il termine di cui al comma 14, deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l'avvenuto intervento e il possesso della relativa documentazione probante, anche di spesa;

e) trasformazione o rinnovo dell'attrezzatura: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di disporre di un preventivo di spesa e che tali rinnovi, da illustrarsi in maniera specifica, riguardano interventi per non meno del 60 per cento delle attrezzature e delle finiture e che comporta una chiusura per non meno di venti giorni consecutivi; entro quindici giorni dall'effettuazione del rinnovo, comunque da concludersi entro il termine di cui al comma 14, deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta l'avvenuto intervento e il possesso della relativa documentazione probante, anche di spesa.

8. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno per la durata comunicata dall'esercente.

9. A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 2, è vietato introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione e tale divieto permane fino alla realizzazione completa della fattispecie posta a base della possibilità di effettuare la vendita di liquidazione entro il termine di cui al comma 14.

10. In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

11. È vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto.

12. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione e il prezzo finale.

13. Nel caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, al termine della vendita il Comune revoca d'ufficio l'autorizzazione ovvero dispone la chiusura dell'esercizio, nei casi in cui questo sia attivabile su segnalazione certificata di inizio attività, con divieto al cessante di aprire una nuova attività nei medesimi locali per lo stesso settore merceologico cessato per i successivi dodici mesi.

14. Fatte salve diverse disposizioni, gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione devono realizzarsi entro tre mesi dalla fine delle vendite stesse."

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