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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 22/02/2021, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 28/12/2023, n. 16
- L.R. 27/10/2023, n. 14
- L.R. 10/08/2023, n. 13
- L.R. 03/03/2023, n. 10
- L.R. 07/11/2022, n. 15
- L.R. 05/08/2022, n. 13
- Deliberaz. G.R. 17/06/2022, n. 873
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 29/12/2021, n. 24
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 22/10/2021, n. 15
- L.R. 06/08/2021, n. 13
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale al fine di dotarlo di una maggiore resil |
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Art. 2 - Principi e finalità1. La presente legge è adottata in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numeri 6), 7) e 10), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell’Unione europea e in armonia con i principi generali in materia di attività economiche. 2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità: a) la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale, tramite il sostegno a un nuovo commercio, alla ricerca e all’innovazione, |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni: a) microimprese e piccole e medie imprese: imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all’articolo 2 dell’Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; b) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi; c) start-up innovativa: società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, avente i requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese; d) Knowledge Intensive Business Service, di seguito KIBS: imprese che forniscono, ad altre imprese o organizzazioni, servizi terziari avanzati svolgendo attività di raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenze avanzate nei settori di frontiera della ricerca; e) economia circolare: in conformità alla comunicazione della Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 2 dicembre 2015 COM (2015) 614 final (L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare), sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzi |
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Capo II - Normativa europea e norme di attuazione |
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Art. 4 - Rispetto della normativa europea e norme di attuazione1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofina |
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Art. 5 - Recepimento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-191. Nel perdurare dell’emergenza da COVID-19 e in considerazione delle difficoltà operative, finanziarie ed economiche che le imprese incontrano in c |
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Art. 6 - Programmazione europea1. Al fine di potenziare la performance innovativa regionale e garantire il migliore utilizzo dei Fondi del ciclo di programmazione europea 2014-2020 e del ciclo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori fondi aggiuntivi europei, l’Amministrazione regionale promuove, tramite un rafforzato coinvolgimento del partenariat |
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TITOLO II - Misure per la modernizzazione dell’economia regionale |
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Capo I - Disposizioni in materia di commercio |
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Art. 7 - Definizioni in materia di commercio1. Ai fini del presente capo si adottano le seguenti definizioni: a) centri storici: zone perimetrate come centro storico negli strumenti comunali di pianificazione territoriale; b) aree urbane: zone urbane a marcata vocazione commerciale, ricadenti all’interno di un perimetro individuato, in coerenza con le finalità del presente titolo e in funzione dell’applicazione delle disposizioni nello stesso contenute, dal Comune competente nell’ambito del proprio territorio, non classificate com |
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Art. 8 - Rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali1. Al fine di favorire il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali e dell’artigianato di servizio nei centri storici e nelle aree urban |
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Art. 9 - Interventi a favore dell’occupazione e dell’utilizzo degli spazi commerciali nei centri cittadini1. Al fine di favorire l’occupazione e l’utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell’artigianato di servizio nei centri cittadini l’Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i Comuni che attuano interventi a fa |
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Art. 10 - Distretti del commercio e Associazioni di promozione del territorio1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l’individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l’attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l’offerta di prodotti del territorio |
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Art. 11 - Distretti del commercio nelle zone di svantaggio economico |
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Art. 12 - Individuazione dei distretti del commercio e delle politiche attive di sviluppo1. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa e con l’assistenza delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, sentiti i soggetti interni ed esterni in merito alla perimetrazione, alle esigenze e potenzialità di sviluppo dell’area interessata, provvedono all’individuazione degli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integra |
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Art. 13 - Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio1. La Regione incentiva, nell'ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative. 2. Gli interventi dei C |
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Art. 14 - Misure di sostegno per lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali1. La Regione sostiene lo sviluppo e la competitività delle imprese commerciali tramite le seguenti misure: a) incentivi per gli investimenti previsti nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 100 della legge regionale 29/2005; b) sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici di cui all’artico |
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Art. 16 - Interventi straordinari a sostegno dei servizi di prossimità offerti dagli esercizi commerciali.1. Al fine di contrastare la diminuzione degli esercizi commerciali attivi nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato ubicati nei suddetti centri abitati, alle condizioni, in base ai criteri e secondo le modalità di cui al presente articolo. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell’Unione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, a sollievo dei costi di funzionamento dell’unità locale, ivi comprese le spese per il personale, nonché le spese connesse all’attività di certificazione di |
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Art. 17 - Riqualificazione e sviluppo dei centri storici, delle frazioni e dei borghi dei Comuni1. L’Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione, la rivitalizzazione e lo sviluppo dei centri storici e delle aree urbane come definite dall’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) situati in Comuni aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti siti all’interno di Comuni aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante l’insediamento e l’avvio, al loro interno, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande. N22 2. Ai fini di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili, � |
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Capo II - Digitalizzazione |
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Art. 18 - Crescita e diffusione della cultura digitale1. L’Amministrazione regionale, nel quadro delle iniziative dirette a diffondere la cultura digitale, promuove lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell’ottica dell’industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy. 2. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate le attività che il distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) svolge in collaborazione con i cluster regionali e con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nonché mediante la stipula di convenzioni o di partecipazioni azionarie, anche incrociate, da parte del distretto medesimo, con le istituzioni scientifiche, i cluster, i parchi scientifici e tecnologici regionali e le università del Friuli-Venezia Giulia. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al DITEDI un contributo per la realizzazione, anche in collaborazione con i cluster regionali e con aziende regionali leader nella digitalizzazione dei processi produttivi e con una forte vocazione all’innovazione, di iniziative finalizzate a: |
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Art. 19 - Interventi per la promozione nelle PMI della digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi e della personalizzazione della produzione industriale e modifiche alla legge regionale 3/20151. Al fine di promuovere l’introduzione nelle PMI di tecnologie finalizzate alla digitalizzazione delle attività e dei processi gestionali, amministrativi, organizzativi e produttivi, al design e alla personalizzazione della produzione industriale, alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 17 le parole "anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell’impresa" sono sostituite dalle seguenti: " |
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Art. 20 - Sviluppo della produzione orientata alla servitizzazione e modifiche all’articolo 20 della legge regionale 3/20151. La Regione valorizza le strategie di servitizzazione delle PMI operanti sul territorio regionale, volte a estendere e differenziare l’offerta di prodotto, sviluppare la flessibilità operativa ed erogare servizi avanzati, per il conseguimento di vantaggi competitivi dur |
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Art. 21 - Sostegno alle imprese per la trasformazione digitale1. Al fine di diffondere le opportunità di finanziamento pubblico per i progetti di trasformazione digitale delle imprese, l’Amministrazione regionale, anche avvalendosi di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in collaborazione con i parchi scientifici, i cluster regionali e le associazioni di categoria e loro emanazioni, monitora le forme di sostegno previste a livello regionale, nazionale e comunitario al fine di realizzare pacchetti informativi dedicati alle imprese, personalizzati in base agli specifici fabbisogni di settori o tipologie di imprese rilevati dai progetti in cor |
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Art. 22 - Interventi volti alla diffusione delle tecnologie additive e al sostegno delle Alpine Technologies1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, sede di Udine, per la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie additive, quale fattore di vantaggio competitivo del territorio regionale. 2. L’Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere un contributo a |
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Art. 23 - Misure a sostegno delle KIBS1. La Regione riconosce l’importanza strategica delle imprese KIBS per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto. La Regione riconosce, altresì, la necessità di enucleare nell’ambito della definizione generale di KIBS, gli specifici criteri per individuare le KIBS operanti sul territorio regionale, valorizzando anche le start-up innovative regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle stesse e delle loro collaborazioni con le imprese regionali, anche con particolare riferimento al settore manifat |
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Art. 24 - Progetti di open technology per le imprese1. Al fine di sviluppare l’industria 4.0 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al COMET S.c.r.l., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione, in collaborazione con il DITEDI - Distretto delle tecnologie digitali, di progetti di Open technology finalizzati a mettere a disposizione di gruppi composti da almeno cinque aziende tra cui almeno tre PMI, macchinari e strumenti afferenti alla sperimentazione condivisa di tecnologie abilitanti ed emergenti orientate all’industria 4.0 non ancora diffuse nel tessuto produttivo regionale, di elevato potenziale impatto sulla competitività e la digitalizzazione di imprese afferenti a diversi settori, anche con riferimento all |
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Capo III - Promozione di start-up e spin-off imprenditoriali e del crowdfunding |
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Art. 25 - Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all’articolo 20 della legge regionale 5/2012 e abrogazione dell’articolo 24 della legge regionale 3/20151. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore: a) di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l’acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali; |
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Capo IV - Snellimento, semplificazione, incentivi automatici |
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Art. 27 - Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dell’autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche. |
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Art. 28 - Spese antecedenti la domanda di contributo1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato i bandi o regolamenti regionali emanati in materia di attività produttive e turis |
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Capo V - Nuovi canali di comunicazione |
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Art. 29 - Nuovi canali di comunicazione1. L’Amministrazione regionale, avvalendosi dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che opera in stretto raccordo con le Direzioni centrali competenti per le attività produttive e per il lavoro e con gli altri Uffici regionali competenti, potenzia le attività di diffusione e comunicazione delle opportunità messe a disposizione delle imprese del territorio, anche attraverso: a) l’istituzione di un numero verde rivolto alle imprese; b) forme di comunicazione personalizzate in base alle specifiche esige |
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TITOLO III - Misure per la crescita dell’economia regionale |
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Capo I- Turismo e impresa |
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Art. 30 - Inserimento dell’articolo 6-quinquies nella legge regionale 2/2012 concernente il Fondo credito turismo1. Dopo l’articolo 6-quater della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese), come inserito dall’articolo 49, è inser |
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Art. 31 - Investimenti per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture turistico-ricettive1. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese del settore turistico-r |
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Art. 32 - Standard qualitativi delle unità abitative e delle locazioni turistiche1. Fermo restando quanto previsto in materia di classificazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore |
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Art. 33 - Politiche di miglioramento degli standard in ambito turistico1. Al fine di dare attuazione alle politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici, anche attraverso il miglioramento dei livelli di integrazione e coordinamento tra gli operatori nel settore della commercializzazione dei prodotti turistici regionali, innalzando il livello di qualità delle struttur |
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Art. 34 - Ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico1. Al fine di favorire il rinnovo e l’incremento dei livelli qualitativi dell’offerta turistica l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere appositi contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turi |
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Art. 35 - Albergo diffuso1. L’Amministrazione regionale riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato albergo diffuso quale progetto integrato di riconversione territoriale che tiene conto della valorizzazione dei prodotti gastronomici, delle tradizioni, dell’economia e delle risorse storiche, culturali e ambientali di specifici territori e intende creare le condizioni per l’ulteriore sviluppo e l’aggiornamento di tale progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata al fine di consentire migliori opportunità di occupazione e di sviluppo imprenditoriale giovanile e femminile. 2. Al fine di valorizzare l’offerta turistica integrata attraverso la promozione e il potenziamento del modello |
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Art. 36 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 3/2015 e all’articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster e istituzione del Cluster turismo1. All’articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2-ter. 1. sono inseriti i seguenti: "2-ter.1.1. Al fine di attivare le sine |
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Art. 37 - Progetti condivisi di investimento a finalità turistico ricettiva1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a sostenere finanziariamente, anche tramite cofinanziamento di linee di intervento nazionali ed europee, progetti di investimento con finalità turistico ri |
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Art. 38 - Voucher TUReSTA in FVG1. Al fine di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento in via sperimentale ai territori dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee A, B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002, agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie, sono istituiti i "voucher TUReSTA in FVG", utilizzabili a copertura delle spese relative all’acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili presso strutture ubicate sul territorio regionale aderenti all’iniziativa. |
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Art. 39 - Consorzio unitario per la montagna1. Al fine di promuovere l’aggregazione di operatori economici dell’area montana, verso un consorzio unitario per la promozione e commercializzazione turistica del |
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Capo II - Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza |
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Art. 40 - Riconversioni, revamping digitale e supporto per la ripartenza1. Al fine di sostenere le imprese e l’occupazione l’Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di credito di imposta alle PMI, per le spese legate alle seguenti iniziative di investimento, comprese le spese per consulenze e servizi strettamente pertinenti di affiancamento e avviamento: |
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Capo III - Capitalizzazione e rafforzamento |
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Art. 41 - Sostegno alla capitalizzazione delle PMI1. Al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale tramite una maggiore capitalizzazione delle PMI, l’Amministrazione regionale può prevedere agevolazioni sotto forma di cre |
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Capo IV - Nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito |
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Art. 42 - Riforma, modernizzazione e semplificazione degli strumenti in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese1. Il presente capo riforma gli strumenti regionali di agevolazione dell’acceso al credito delle imprese al fine di fornire all’economia regionale |
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Art. 43 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 2/2012 concernente strumenti di intervento1. L’articolo 2 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente: "Art. 2 strumenti di intervento 1. Gli obiettivi di cui all’articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell’accesso al credito: |
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Art. 44 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 2/2012 concernente il finanziamento degli strumenti di agevolazione dell’accesso al credito1. L’articolo 3 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente: "Art. 3 finanziamento degli strumenti di agevolazione dell’accesso al credito 1. Gli strumenti di agevolazione dell’accesso al credito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazi |
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Art. 45 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 2/20121. L’articolo 5 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente: |
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Art. 46 - Inserimento dell’articolo 5-bis nella legge regionale 2/2012 concernente interventi finanziari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente: |
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Art. 47 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti1. L’articolo 6 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente: "Art. 6 finanziamenti e operazioni di leasing a |
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Art. 48 - Inserimento dell’articolo 6-ter nella legge regionale 2/2012 concernente finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine.1. Dopo l’articolo 6-bis della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente: "Art. 6-ter finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito |
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Art. 49 - Inserimento degli articoli 6-quater e 6-sexies nella legge regionale 2/2012 concernenti microcredito e prestiti partecipativi1. Dopo l’articolo 6-ter della legge regionale 2/2012, come inserito dall’articolo 48, è inserito il seguente: "Art. 6-quater microcredito 1. In attuazione dell’artic |
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Art. 50 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 2/2012 concernente interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine1. L’articolo 7 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente: "Art. |
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Art. 51 - Inserimento dell’articolo 7-bis nella legge regionale 2/2012 concernente contribuzioni integrative1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 2/2012 è inserito il seguente: "Art. 7-bis contribuzione integrativa 1. Con la deliberazione dell’intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell’intervento medesimo per l’abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all’articolo 5: |
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Art. 52 - Costituzione dell’articolo 8 della legge regionale 2/2012 concernente le disposizioni di attuazione ed esecuzione1. L’articolo 8 della legge regionale 2/2012 è sostituito dal seguente: "Art. 8 disposizioni di attuazione ed esecuzione 1. C |
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Art. 53 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 2/2012 concernente spese ammissibili1. All’articolo 9 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Spese ammis |
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Art. 54 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l’amministrazione dei Fondi di rotazione.1. All’articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 55 - Disposizioni per l’attuazione della riforma delle norme concernenti l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese, disposizioni transitorie e modifiche all’articolo 28 della legge regionale 5/20121. N11 Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2012, come sostituito dall’articolo 44, è attivato con deliberazione della Giunta regionale e, a partire dal 1° luglio 2022 N1, prosegue senza soluzione di continuità nell’attività della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 95 riferito alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla L. 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia). N19 2. Entro il termine di cui al comma 1 al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia affluiscono le risorse relative alle seguenti gestioni fuori bilancio: a) gestione relativa al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 2/2012 e relative sezioni; N20 b) gestione fuori bilancio di cui al conto n. 115 riferito alla legge 30 aprile 1976, n. 198 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908); c) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015); d) gestione fuori bilancio concernente il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all’articolo 12-bis, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeg |
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Capo V - Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria |
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Art. 56 - Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria1. La Regione riconosce gli strumenti di ingegneria finanziaria quali mezzi fondamentali per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale, impiegando alle migliori condizioni e utilizzando al massimo grado gli istituti giuridici applicabili e le risorse finanziarie disponibili in ambito regionale, statale ed europeo. 2. In attuazione del comma 1 l’Amministrazione regionale riforma, in conformità alla normativa in materia di intermediari finanziari e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il sistema degli enti partecipati operanti nel settore, al fine di individuare un soggetto in grado di corrispondere ai requisiti stabiliti dalla |
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Capo VI - Ottimizzazione e coordinamento delle risorse |
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Art. 57 - Ottimizzazione e coordinamento delle risorse per il rilancio dell’economia regionale1. Al fine di ottimizzare le risorse da destinare all’attuazione delle finalità della presente legge la Direzione centrale competente in materia di attività produttive: |
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Capo VII - Rafforzamento dell’internazionalizzazione |
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Art. 58 - Rafforzamento dell’internazionalizzazione dell’economia regionale1. L’Amministrazione regionale riconosce l’importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, del rafforzamento delle imprese regionali sui mercati esteri, attraverso un approccio integrato in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, al fine di migliorare le prestazioni di internazionali |
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Art. 59 - Modifiche alla legge regionale 2/1992 concernente l’internazionalizzazione delle imprese1. La rubrica del capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), è sostituita dalla seguente: "Interventi per l’internazionalizzazione delle imprese". 2. L’articolo 24 della legge regionale 2/1992 è sostituito dal seguente: "Art. 24 contributi per l’internazionalizzazione 1. Al fine di promuovere l’internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all’affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26-bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri |
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Capo VIII - Attrazione di investimenti |
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Art. 60 - Sostegno all’attrazione di investimenti1. Al fine di attrarre nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l’insediamento nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 6 d |
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Capo IX - Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale |
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Art. 61 - Acciaio, automotive, cantieristica e nautica, legno arredo, trasformazione agroalimentare, comparto biomedicale1. L’Amministrazione regionale promuove l’attivazione degli interventi finanziari di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costitu |
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Capo X - Riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale |
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Art. 62 - Valorizzazione dei consorzi1. Al fine di creare le condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese e per l’insediamento di nuove attività produttive ad al |
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Art. 63 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente gli incentivi all’insediamento1. All’articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 64 - Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 3/2015 concernente i Consorzi di sviluppo economico locale1. All’articolo 62 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l’attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l’attrattività e l’insediamento delle imprese nell’ambito degli agglomerati industriali."; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 65 - Inserimento dell’articolo 63-bis nella legge regionale 3/2015 concernente ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale1. Dopo l’articolo 63 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente: |
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Art. 66 - Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 3/2015 concernente i fini istituzionali dei consorzi1. All’articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l’infrastrutturazione digitale funzionale all’attività di impresa;"; b) dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti: "b-bis) pro |
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Art. 67 - Modifiche all’articolo 70 della legge regionale 3/2015 concernente il Consiglio d’amministrazione dei consorzi1. All’articolo 70 della legge regionale 3/2015 sono apport |
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Art. 68 - Sostituzione dell’articolo 79 della legge regionale 3/2015 concernente il bilancio dei Consorzi1. L’articolo 79 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal segue |
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Art. 69 - Sostituzione dell’articolo 80 della legge regionale 3/2015 concernente il piano industriale dei consorzi1. L’articolo 80 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 80 piano industriale 1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto: a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico; |
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Art. 70 - Sostituzione dell’articolo 82 della legge regionale 3/2015 in tema di vigilanza1. L’articolo 82 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente: |
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Art. 71 - Modifiche all’articolo 85 della legge regionale 3/2015 concernente trasferimenti ai consorzi per l’esercizio di funzioni pubbliche1. All’articolo 85 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "e all’EZIT" sono soppresse e dopo la parola "paesaggistica" sono aggiunte le segue |
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Art. 72 - Modifiche all’articolo 86 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per infrastrutture locali1. All’articolo 86 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole |
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Art. 73 - Modifiche all’articolo 87 della legge regionale 3/2015 concernente contributi ai consorzi per le operazioni di riordino1. All’articolo 87 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma |
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Art. 74 - Modifiche all’articolo 4-ter della legge regionale 9/20091. Dopo il comma 1 dell’articolo 4-ter della legge regionale 29 |
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Art. 75 - Trasferimento di beni al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo1. Al fine di garantire una gestione unitaria e razionale delle risorse presenti sul territorio montano e finalizzate a sostenere lo sviluppo economico di quei territori, gli immobili di proprietà dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia, o dell’Ente cui è attribuita la proprietà in attuazione delle disposizioni di cui alla |
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Art. 76 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 26/20201. All’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche: |
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TITOLO IV - Misure per la sostenibilità dell’economia regionale |
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Capo I - Economia sostenibile |
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Art. 77 - Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile e modifiche all’articolo 42 della legge regionale 4/2005, all’articolo 1 della legge regionale 18/2003, all’articolo 8 della legge regionale 4/1999 e all’articolo 6 della legge regionale 12/20061. La Regione sostiene l’adozione da parte delle imprese operanti in Friuli-Venezia Giulia di misure dirette all’applicazione delle modalità produttive dell’economia circolare e all’efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l’incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi. 2. Ai fini di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale stabilisce nei procedimenti contributivi a bando o a graduatoria diretti alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri di premialità: a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio; |
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Art. 77-bis - Sostegno alle imprese per interventi di riduzione dei consumi energetici1. L’Amministrazione regionale riconosce l’importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti da parte dell |
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Art. 78 - Impresa diffusa |
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Capo II - Economia circolare |
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Art. 79 - Riconoscimento e incentivazione dell’economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo1. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli-Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio economico locale, valorizzare un’identità unitaria del legno regionale promuovendone l’utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto. 2. Per le finalità di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l’utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonché per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso: |
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Art. 80 - Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG1. L’Amministrazione regionale riconosce l’importanza del comparto arredo del Friuli-Venezia Giulia quale valore sia per l’economia regionale sia per l’intero comparto nazionale di riferimento, e intende favorire il suo sviluppo, con riferimento alle aree produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della Sedia, in un’ottica di rinnovamento, crescita e valorizzazione dell’identità che rappresenta. 2. Per le finalità di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo e sistema Casa FVG srl consortile un contributo per la realizzazione, anche in sinergia con gli altri attori economici e locali che compongono il sistema arre |
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Capo III - Riuso e recupero |
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Art. 81 - Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo, nonché la prevenzione dell’abbandono di rifiuti, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica. N8 2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all’articolo 1, comma 2, lett |
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Art. 82 - Complessi produttivi degradati1. Per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione. 2. I complessi produttivi degradati di cui al comma 1, ricompresi nelle zone D1, D2 e D3 così come definite dal Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG), ri |
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Art. 83 - Riqualificazione produttiva sostenibile1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 82, comma 3, sono individuati i Consorzi di sviluppo economico locale ai quali è attribuita la competenza a operare ai fini della riqualificazione produttiva sostenibile, sulla base di convenzioni con i soggetti territorialmente competenti alla pianificazione delle aree comprese nei perimetri di cui all’artic |
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Art. 84 - Interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile1. Costituiscono interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati. N26 2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli stessi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei seguenti parametri: |
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Art. 85 - Fondo regionale per la riqualificazione produttiva sostenibile1. Per le finalità di cui al presente capo è istituito un fondo regionale per finanziare l’esecuzione degli interventi attuati entro il perimetro d |
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Capo IV - Responsabilità sociale d’impresa |
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Art. 86 - Sviluppo di una strategia di sostenibilità aziendale1. La Regione riconosce il ruolo chiave delle imprese nell’attuazione degli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, al fine di accompagnare le aziende della regione nelle strategie di implementazione e crescita dei modelli di responsabilità sociale d’impresa, anche tramite l’adozione di nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi, promuove le azioni volte ad attuare le tipologie di intervento che contribuiscono all’alfabetizzazione sulla sostenibilità per aziende, all’accompagnamento alle imprese n |
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Capo V - Welfare territoriale e aziendale |
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Art. 87 - Welfare territoriale e aziendale.1. La Regione riconosce tra le priorità da sviluppare a favore della produttività delle imprese l’attivazione, in via sperimentale, sulla base di un’architettura o |
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Capo VI - Nuovi modelli organizzativi |
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Art. 88 - Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa1. In coerenza con l’articolo 46 della Costituzione e in armonia con la normativa nazionale vigente, anche al fine di favorire l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, la Regione promuove, favorisce e sostiene la partecipazione dei lavoratori, sia in forma diretta sia attraverso le loro rappresentanze e associazioni sindacali, alla gestione delle imprese che hanno la loro sede legale, ovvero siti produttivi o unità organizzative nel territorio regionale, quale elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico locale e per la valorizzazione della sua vocazione comunitaria e delle sue esperienze e competenze distintive. 2. Nella prospettiva di cui al comma 1 la Regione riconosce come destinatarie dei propri interventi di agevolazione e supporto, le imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI, del codice civile, che adottano un regolamento di collaborazione in conse |
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TITOLO V - Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 26/2005, 3/2015, 5/2020 e interpretazione autentica |
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Capo I - Modifiche alle leggi regionali 4/2005, 26/2005, 3/2015 e 5/2020 |
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Art. 89 - Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 4/20051. All’articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all’articolo 42 della |
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Art. 90 - Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 26/20051. L’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente: "Art. 15 Comitato tecnico di valutazione 1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell’Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale o regolamento. |
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Art. 91 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 3/2015 concernenti il riordino delle disposizioni normative in materia di cluster1. All’articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 92 - Inserimento degli articoli 22-bis e 22-ter e modifiche all’articolo 23 della legge regionale 3/20151. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 3/2015 sono inseriti i seguenti: "Art. 22-bis interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell’acquisizione di brevetti, marchi e know-how 1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione all’apparato produttivo regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative: a) brevettazione di prodotti propri; b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti. |
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Art. 93 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 5/20201. All’articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole "(Quadro te |
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Capo II - Interpretazione autentica |
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TITOLO VI - Clausola valutativa, abrogazioni e disposizioni finali |
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Capo I - Clausola valutativa |
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Art. 95 - Clausola valutativa1. II Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale: |
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Capo II - Abrogazioni e disposizioni finali |
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Art. 96 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono specificamente abrogati: a) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell |
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Art. 97 - Monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi a sostegno delle attività produttive1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull’efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività produttive, la Direzione centrale competente in materia di attività produttive congiuntamente alla Direzione centrale competente in m |
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Art. 98 - Norme finanziarie1. Per le finalità di cui all’articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 90.800 euro, suddivisa in ragione di 30.800 euro per l’anno 2021 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 2. Per le finalità di cui all’articolo 10 è autorizzata, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 590.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l’anno 2021, di 165.000 euro per l’anno 2022 e di 225.000 euro per l’anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2021 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 3. Per le finalità di cui all’articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2. 4. Per le finalità di cui all’articolo 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2. 5. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g) è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l’anno 2021 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, per le finalità della lettera a), relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 243.008,29 euro, suddivisa in ragione di 143.008,29 euro per l’anno 2021, di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 6. Per le finalità di cui all’articolo 15 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 come finanziate dal comma 2. 7. Per le finalità di cui all’articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l’anno 2021 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 8. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 2, per l’anno 2021 è autorizzata, relativamente alle spese di parte capitale, la spesa complessiva di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 200.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 9. Per le finalità di cui all’articolo 18, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 10. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/2015, come modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. |
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Art. 99 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato - Omissis
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