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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/08/2020, n. 15
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2022, n. 22
- L.R. 05/08/2022, n. 13
- L.R. 06/08/2021, n. 13
- L.R. 30/12/2020, n. 25
- L.R. 06/11/2020, n. 22
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Attività produttive)1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2019 ai sensi dell’articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2020. 2. - 5. Omissis 6. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. |
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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)1. In via di interpretazione autentica del disposto dell’articolo 3, comma 69, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per impresa composta da giovani si intende, in caso di società, quella composta da giovani per oltre la metà numerica dei soci e quella composta da giovani per oltre la metà delle quote di partecipazione. 2. Alla lettera c) del comma 69 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, dopo le parole “i Comuni” sono aggiunte le seguenti: “e i centri abitati”. 3. Alla lettera d) del comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2019, dopo le parole “cinque anni dalla” sono inserite le seguenti: “data indicata nel decreto di”. 4. - 8. Omissis 9. Al fine di valorizzare il patrimonio malghivo, riconosciuto di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, comma 16, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a cedere a titolo gratuito ai proprietari delle malghe, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i potabilizzatori di cui sono già comodatari e che sono stati utilizzati dall'Agenzia per l'attività di ricerca e sperimentazione sul mantenimento delle condizioni di potabilità dell'acqua nelle varie situazioni ambientali. 10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti a copertura delle spese di predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 4 della legge regionale 28/2002 e delle opere a tutela del deflusso minimo vitale (DMV). |
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Art. 4 - (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)1. - 5. Omissis 6. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 dell'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”; 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Nelle more del periodo di un anno per l'adeguamento è consentita la restituzione. Decorso tale termine di un anno senza che sia intervenuto l'adeguamento è vietata la restituzione. Ferma restando l'applicazion |
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Art. 5 - (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell’articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2019, a fronte di motivata istanza volta alla loro rifissazione. L'istanza deve essere presentata alla struttura regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è aggiunto il seguente: “Qualora in corso di esercizio siano rese disponibili ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Servizio competente è autorizzato a concedere e, contestualmente, a erogare il contributo scorrendo le domande ammissibili e non finanziate, seguendo il medesimo ordine di arrivo, entro i successivi sessanta giorni.”. 3. Per le finalità previste dall’articolo 4 bis, comma 5, della legge regionale 28/1989, come modificato dal comma 2, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23. |
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Art. 6 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)1. All’articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5 bis. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2020, a valere sugli avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, e ai sensi dell’articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della |
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Art. 7 - (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)1. - 5. Omissis 6. Al fine di promuovere lo sviluppo di attività economiche sul territorio regionale e consentire la ripresa economica del tessuto produttivo regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese e loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni, incentivi per l'assunzione di almeno dieci lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. 7. Al fine della concessione degli incentivi di cui al comma 6 rilevano le assunzioni effettuate sul territorio regionale dall'1 luglio al 31 dicembre 2020, purché la sede di lavoro sia ubicata sul territorio regionale medesimo. 8. L'importo complessivo dell'incentivo è determinato in base al numero di assunzioni effettuate ed è definito in ragione di 10.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e di 4.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo parziale, in ogni caso di durata non inferiore al 50 per cento, la misura della quota di incentivo riferita al singolo lavoratore è ridotta in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione. 9. L'importo comples |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)1. Omissis 2. L’articolo 48 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è abrogato. 3. - 12. Omissis |
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Art. 10 - Art. 11 Omissis
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Art. 12 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)1. - 7. Omissis 8. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regi |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Copertura finanziaria)1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M trova copertura nel quadro delle riduzio |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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