Articolo abrogato dalla L.R. del 20/11/2008 n.13. L’articolo 30-bis così recitava: “1. Ai fini di una maggiore omogeneizzazione dell'offerta commerciale sul territorio e per esigenze di uniformità di regolamentazione, gli ambiti di cui agli allegati C e D possono essere modificati con decreto del Presidente della Regione sulla base di un regolamento disciplinante criteri e parametri da approvarsi dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie e la competente Commissione consiliare, in ogni caso garantendo eguale trattamento per i diversi capoluoghi di provincia.”

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