Articolo abrogato dalla L.R. del 21/12/2012 n. 26. L’articolo 88 così recitava: “Art. 88 - (Interventi di tutela e valorizzazione) - 1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano, ove previsto, il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, lettera a), unitamente al preventivo di spesa.

2. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la competenza ad approvare il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione spetta alla competente Soprintendenza.

3. Il Comune, ricevuta l'approvazione della competente Soprintendenza nei casi previsti al comma 2, rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle associazioni interessate.

4. Spetta al Comune, d'intesa con la competente Soprintendenza nei casi di cui al comma 2, verificare la conformità degli interventi realizzati con quelli progettati e autorizzati. Tale conformità è vincolante ai fini della concessione dei contributi.”

Dalla redazione