L. R. Friuli Venezia Giulia 15/02/1999, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 15/02/1999, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).
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Capo I - Finanziamento di interventi regionali
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Art. 1 - Trasferimenti agli Enti locali

1. - 23. Omissis

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi per la realizzazione di servizi di area vasta, che consentano il raggiungimento di economie di scala nell'àmbito di uno sviluppo armonico del territorio regionale, assegnando priorità per quelle realizzazioni già comprese in piani o programmi approvati dalle Amministrazioni proponenti, mediante la concessione di finanziamenti a province e/o altri Enti locali associati che presentino progetti per i quali

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Art. 2 - Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - Interventi di politica sociale

1. - 6. Omissis

7. N1

8. N2

9. N3

10. N4

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Art. 5 - Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti

1. N6

2. N7

3. N8

4. N9

5. N10

6. N11

7. N12

8. N13

9. N14

10. N15

11. N16

12. N17

13. N18

14. N19

15. N20

16. N21

17. N22

18. N23

19. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

20. - 21. Omissis

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Art. 6 - Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale

1. - 66. Omissis

67. Nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Gorizia per la celebrazione della ricorrenza del millenario della fondazione della città , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione di un programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici destinati a finalità scientifiche e culturali e di interventi infrastrutturali rivolti a favorire l'accesso diretto al Borgo Castello dal centro urbano. N30

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - Interventi nei settori economici

1. - 2. Omissis

3. N35

4. N36

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

6. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, è inserito il seguente articolo:

"Art. 15-bis - (Contributi per investimenti immediatamente cantierabili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.

2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15.".

7. Per le finalità previste dall'articolo 15-bis della legge regionale

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Art. 9 - Finanziamento di interventi nelle zone terremotate

1. - 19. Omissis

20. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della l

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Art. 10 - Abolizione di tasse regionali

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 sono abolite le tasse sulle concessioni regionali previste dalla legislazione regionale ad eccezione delle tasse in materia di caccia e di pesca, di cui, in particolare, all'articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, all'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, ed alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata ogni disposizione di legge regionale relativa alle tasse di concessione regionale abolite ed in particolare:

a) la legge regionale 20 agosto 1971, n. 40;

b) l'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;

c) l'articolo 7, quinto

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Art. 11 - Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

1. - 5. Omissis

6. N38

7. La disposizione di cui al decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale n. 75 del 1982, come sostituito dal comma 6, si applica ai contratti di compravendita stipulati successivamente alla data di

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Art. 12 - Interventi per l'unificazione degli uffici del Catasto e del Tavolare

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi necessari all'unificazione degli uffici del Catasto e del Tavolare.

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Art. 13 - Direttive alla Friulia S.p.A.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad impartire direttive alla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'istituzione di uno s

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Art. 14 - Omissis

 

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Capo II - Rifinanziamenti e definanziamenti di interventi regionali
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Art. 15 - Art. 23 - Omissis

 

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Art. 24 - Copertura finanziaria

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennal

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Art. 25 - Omissis

 

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Art. 26 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1999, ad ec

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Tabella - Omissis

 

 

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