Articolo abrogato dalla L.R. 08/04/2016, n. 4, così recitava:

“Art. 10 - (Titolarità dei requisiti) - 1. I requisiti di cui all'articolo 6 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti di cui all'articolo 7 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, da altra persona specificatamente preposta preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per tutti i preposti preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, anche al di fuori della fattispecie di società. Qualora l'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.”

Dalla redazione