L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2011, n. 18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Interventi in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

1-33. omissis

34. All’articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “Il Comune, individuato secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, è l’autorità competente a ricevere la comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività di utilizzazione agronomica” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell’utilizzazione agronomica”;

b) al comma 4 dopo le parole “avvalendosi di ARPA” sono inserite le seguenti: “, di ERSA”;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. L’ERSA svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.

4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, l’ERSA può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell’attività di utilizzazione agronomica.”

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Art. 3 - (Interventi in materia di attività produttive)

1-4. Omissis

5. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole "prima o" sono soppresse.

6. All'articolo 21 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:

a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;

b) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;

c) progetti diretti a promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;

d) progetti per studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano o finalizzati all'analisi di fattibilità di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore.";

b) al comma 4 le parole "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)" e le parole "e degli Enti locali interessati" sono soppresse.

7. Al comma 1 dell'articolo 42-bis della legge regionale 12/2002 dopo le parole "degli incentivi" sono inserite le seguenti: "in conto capitale".

8. All'articolo 44 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 4 - (Interventi in materia di commercio)

1. Al comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifi

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Art. 5 - (Interventi in materia di ambiente, energia, montagna, protezione civile)

1-36. Omissis

37. Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), dopo la parola “sorgente” sono aggiunte le seguenti: “, nonché alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale”.

38-39. Omissis

40. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009 le parole ", nonché di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche." sono sostituite dalle seguenti: "e di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonché alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale.".

41-51. Omissis

52. Al comma 51 d

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Art. 6 - (Interventi in materia di infrastrutture, territorio, edilizia e lavori pubblici)

1-5. Omissis

6. Ai fini di una corretta programmazione della finanza pubblica in particolare per quanto attiene l’incentivazione delle possibili entrate, nelle more dell’entrata in vigore del piano di governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), le iniziative di pubblico interesse e la realizzazione di impianti a valenza regionale, nazionale e internazionale possono essere inserite negli strumenti di pianificazione comunale, a domanda motivata dei Comuni, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato A delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826, del 15 settembre 1978, e successive modifiche.

7. Possono chiedere l’estensione del riconoscimento della valenza turistica ai fini dell’individuazione di zone territoriali omogenee G, come definite dal piano urbanistico regionale vigente, i Comuni limitrofi o viciniori a quelli già classificati turistici dal medesimo piano regionale.

8. Possono altresì chiedere l’estensione del riconoscimento di cui al comma 7 i Comuni, aventi caratteristiche anche diverse da quelle proprie dei Comuni montani e costieri, nel cui territorio viene proposta la realizzazione di impianti turistico-ricettivi rispondenti agli standard nazionali, europei o internazionali di settore.

9. In funzione della tipologia dell’intervento proposto e dell’ubicazione delle aree interessate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, viene integrato con indicazione della sottozona applicabile, anche in via analogica, l’elenco dei Comuni a valenza turistica.

10. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali adottate in adeguamento del riconoscimento di cui al presente articolo sono da considerarsi varianti sostanziali e sono predisposte in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e in conformità al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche. Nelle more delle varianti di cui al presente comma e nei Comuni i cui strumenti urbanistici individuano zone territoriali omogenee G, come definite dal Piano urbanistico regionale vigente, le previsioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non trovano applicazione. N10

11. Ai fini della corrett

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - (Interventi in materia di famiglia, associazionismo e cooperazione)

1-17. Omissis

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Art. 9 - Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - (Interventi in materia di attività culturali e sportive)

1-7. Omissis

8. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5 le parole “entro il 31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1 al 31 gennaio”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 5 è inserito il seguente:

“1 bis. Le domande hanno validità limitata all’anno solare in cui sono presentate.”;

c) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis - (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

1. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, la fissazione dei termini di inizio e ultimazione lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe di inizio e di ultimazione dei lavori spettano all’organo concedente il contributo.

2. Il soggetto proponente l’intervento che intende dare inizio ai relativi lavori successivamente alla data di presentazione della domanda ma anteriormente alla data del decreto di concessione, comunica tale intenzione preventivamente al servizio competente in materia di sport e tempo libero.

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Art. 12 - Omissis

 

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Art. 13 - (Interventi in materia di autonomie locali)

1-71. Omissis

72. Alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale, con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ridefinisce o conferma gli ambiti territoriali delle Unioni montane tenendo conto dei criteri indicati al comma 1.”;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale della classificazione di cui al comma 2, trova applicazione la determinazione delle zone di svantag

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Art. 14 - Art. 15 - Omissis

 

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Art. 16 - (Altre norme intersettoriali e norme contabili)

1. Omissis

2. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è abrogato.

3. Al comma 5 dell’articolo 65 della legge regionale 7/2000, le parole “ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del bollettino medesimo” sono soppresse.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), è aggiunto il seguente:

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Art. 17 - Art. 19 - Omissis

 

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Art. 20 - (Entrata in vigore)

1. La presente

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Allegati - Omissis

 

 

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