Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 94 - (Tipologia degli interventi agevolativi)

1. L'Amministrazione regionale favorisce gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio sia mediante l'accesso al credito a condizioni agevolate sia con la concessione di contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea e dalle leggi statali vigenti in materia.

1-bis. Per imprese di servizio si intendono anche quelle che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale.”

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