N288 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 17/02/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 27 - (Commercio elettronico e certificazione di qualità)

1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

2. La Regione promuove la certificazione di qualità, nonché lo sviluppo del commercio elettronico, organizzato da piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi anche in associazione tra loro.

3. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), e successive modifiche."

Dalla redazione