Articolo modificato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 17/02/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 57 - (Esenzione dall'autorizzazione)

1. Non è necessaria la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, per:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;

g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture."

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