N115 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 08/04/2016, n. 4, così recitava:

“Art. 46 - (Divieti) - 1. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.”

Dalla redazione