Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 59 - (Modalità di vendita)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico; tale divieto comunque va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore ovvero del buon costume.”

Dalla redazione