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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2007, n. 30
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/12/2016, n. 21
- L.R. 25/09/2015, n. 23
- L.R. 29/04/2015, n. 11
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- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 18/03/2011, n. 3
- L.R. 30/12/2009, n. 24
- L.R. 30/12/2008, n. 17
- L.R. 14/08/2008, n. 9
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Art. 1 - (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)1-39. Omissis. 40. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006 è sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il programma di finanziamento degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) sulla base delle proposte di accordo quadro presentate dagli ASTER e concernenti interventi territoriali integrati. Le proposte ammesse a finanziamento sono formalizzate negli accordi quadro, da stipularsi tra la Regione e gli enti locali interessati e nei quali sono specificati, in particolare, gli interventi, la tempistica e le modalità di realizzazione, i beneficiari e l'ammontare del finanziamento regionale e dell'eventuale cofina |
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Art. 2 - (Salute e protezione sociale)1-17. Omissis. 18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 17 sono abrogati: a) omissis; b) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire |
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Art. 3 - (Progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti)1-11. Omissis. 12. Il concessionario di una derivazione d'acqua può stipulare con i gestori delle piste e degli impianti sciistici, convenzioni aventi ad oggetto il rifornimento idrico per l'innevamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei comuni sedi di poli turistici, a condizione che siano garantiti: a) il non superamento della portata d'acqua concessa; b) il rispetto del deflusso minimo vitale; c) la salvaguardia del principio di priorità dell'uso potabile dell'acqua, rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico; d) l'integrità dell'approvvigionamento idrico del concessionario; e) l'utilizzo, in via primaria, delle eccedenze delle acque convogliate negli acquedotti comunali, che si rendono disponibili nel corso dell'anno solare; f) l'utilizzo, solo in via integrativa e nel periodo di funzionamento dei sistemi di innevamento artificiale, delle acque correnti negli acquedotti comunali. 13. La stipula della convenzione di cui al comma 12 è preventivamente autorizzata dall'autorità che ha concesso la derivazione d'acqua. 14-41. Omissis. |
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Art. 4 - (Istruzione, cultura e sport)1-5. Omissis. 6. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 de |
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Art. 5 - (Formazione, lavoro, università, innovazione e sviluppo, risorse agricole e forestali, industria, artigianato e cooperazione, commercio e turismo, programmi comunitari)1-6. Omissis. 7. A scopo di ricerca e sperimentazione ai fini di un risparmio nell'utilizzazione della risorsa idrica in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di impianti irrigui pilota presso gli istituti tecnici e professionali del settore agrario, da attuarsi con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 8-40. Omissis. 41. Al comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), dopo le parole "del censimento" sono aggiunte le seguenti: "entro il mese di marzo. Di tali revisioni si tiene conto nell'assegnazione delle risorse per l'attuazione dell'articolo 89, comma 2". 42. Dopo il comma 2 dell'articolo 103 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 8 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 ge |
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Allegato 1 - Omissis
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