Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 64 - (Disposizioni comuni sui Piani e criteri)

1. I Piani e i criteri già adottati dai Comuni debbono essere riveduti secondo le prescrizioni della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore; decorso tale termine, in mancanza di revisione, si applicano i commi 2 e 3.

2. In assenza dei Piani e dei criteri di cui agli articoli 60 e 61, le relative autorizzazioni vanno rilasciate in osservanza delle procedure e in conformità ai criteri di cui all'articolo 60, commi 1 e 2.

3. In assenza dei Piani e dei criteri di cui agli articoli 60 e 61 solo qualora nel territorio del Comune o di una sua frazione non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche a esercizi diversi da quelli menzionati nel presente capo, in deroga al comma 2.”

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