L’articolo 12, comma 1, lett. d), della L.R. del 27/02/2012 n.2 ha abrogato l’articolo 85, comma 8-bis, e gli articoli 95, 96, 97 e 98 commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3-bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15. Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data stabilita con deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, lett. d), della medesima L.R. 2/2012. Si veda anche quanto disposto dall'art. 13, comma 26, della citata L.R. 2/2012.

L’art. 33, comma 2, della L.R. 09/12/2016, n. 19 ha confermato tali abrogazioni.

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