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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 09/12/2016, n. 19
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- L.R. 17/02/2023, n. 5
- Sentenza C. Cost. 10/05/2017, n. 98
- Errata Corrige in B.U. 01/02/2017, n. 5
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Art. 1 - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 29/2005)1. L’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”), è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Principi generali e finalità |
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Art. 2 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 29/2005)1. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge region |
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Art. 3 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 29/2005)1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29/2005 l |
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguente modifiche: |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 9 della legge regionale 29/2005 sono apport |
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole “di cui ai commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 4”; b) al comma 4 le parole |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 13 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modi |
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Art. 8 - (Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 29/2005)1. L’articolo 14 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 14 bis della legge regionale 29/2005)1. L’articolo 14 bis della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 14 bis (Superficie di vendita) 1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei setto |
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Art. 10 - (Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 29/2005)1. L’articolo 15 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 15 (Piano comunale di settore del commercio) 1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni: a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale, di viabilità e la tutela della salute e ludopatia; b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche; c) occupazionali, in ordine alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, anche prevedendo l'impegno del proponente ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale impiegato fra lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione ovvero soggetti percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 15/2015 residenti nel Comune interessato o in quelli contermini. |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 16 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 12 - (Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale 29/2005)1. L’articolo 17 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 18 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti mo |
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Art. 14 - (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 30 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole “in sede fissa,” è inserita la seguente: “anche”; |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 33 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 17 - (Modifica all’articolo 42 della legge regionale 29/2005)1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regio |
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Art. 18 - (Sostituzione dell’articolo 55 della legge regionale 29/2005)1. L’articolo 55 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - (Sostituzione dell’articolo 56 della legge regionale 29/2005) |
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Art. 20 - (Modifica all’articolo 57 della legge regionale 29/2005)1. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 29/2005 |
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Art. 21 - (Modifiche all’articolo 80 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 80 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “articoli 5, 6, 7 e 10” sono sostit |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 81 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, letter |
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Art. 23 - (Modifiche all’articolo 82 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 82 della legge regionale 29/2005 sono appor |
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Art. 24 - (Modifiche all’articolo 83 della legge regionale 29/2005)1. All’articolo 83 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggett |
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Art. 25 - (Sostituzione dell’articolo 84 della legge regionale 29/2005)1. L’articolo 84 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 84 (Osservatorio regionale del commercio) 1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni, svolte dalla Direzione medesima: a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, al |
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Art. 27 - (Modifica all’articolo 85 della legge regionale 29/2005)1. Il comma 6 dell'articolo 85 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 28 - (Modifiche all’articolo 105 della legge regionale 29/2005)1. Al comma 2 dell'articolo 105 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole “agli effetti attesi di riequilibrio, modernizzazione e di sviluppo della rete distribut |
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Art. 29 - (Modifica all'allegato A della legge regionale 29/2005)1. All'allegato A della legge regionale 29/2005, al punto 2 TABEL |
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Art. 30 - (Sostituzione dell'allegato B della legge regionale 29/2005)1. L'allegato B della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: “ALLEGATO B (riferito all'articolo 15, commi 7 e 10) 1. CRITERI DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GRANDE STRUTTURA Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 7, i Comuni si attengono, in particolare, ai seguenti criteri: a) tenere in considerazione l'esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rete distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all'interno delle aree storiche centrali così come riconosciute negli strumenti urbanistici comunali, in maniera da dimostrare e giustificare le nuove zone e insediamenti commerciali e il loro ampliamento all'esterno delle aree suddette; potranno essere inoltre valutate eventuali azioni anche con l'apporto partecipato delle organizzazioni di categoria del settore distributivo al fine di assicurare l'uso temporaneo e determinato di spazi di parcheggio situati nelle aree storiche centrali ovvero in loro prossimità, fermo restando il rispetto degli |
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Art. 31 - (Inserimento dell'allegato B bis alla legge regionale 29/2005)1. Dopo l'allegato B della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente: “ALLEGATO B bis (riferito all'articolo 18, comma 1) 1. PARCHEGGI A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA 1. La dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione degli esercizi di vendita è la seguente: a) per esercizi fino a 400 metri quadrati di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60 per cento della superficie di vendita; |
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Art. 32 - (Disposizioni transitorie)1. Ai procedimenti amministrativi, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti. 2. Ai proced |
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Art. 33 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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