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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/06/2004, n. 18
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/06/2004, n. 18
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/12/2005, n. 29
- L.R. 09/12/2016, n. 21
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Art. 1 - Art. 7 - Omissis |
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Art. 8 - (Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 la lettera e) |
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Art. 9 - Art. 25 - Omissis |
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Art. 27 - Omissis |
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Art. 28 - (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani)1. L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 R (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 33/2002, è sostituito dal seguente: "Art. 17 - (Servizio scolastico) 1. Al fine di concorrere al miglioramento del ser |
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Art. 29 - Omissis |
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Art. 30 - (Modifiche alla legge regionale 13/2004 in materia di professioni)1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), dopo la parola "associazioni" sono aggiunte le seguenti: "dei consumatori". 2. All'articolo |
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Art. 31 - Art. 34 - Omissis |
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Art. 35 - (Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive)1. All'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 R (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente |
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Art. 36 - Omissis |
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Art. 42 - (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)1-2. N2 3. Omissis 4. La prima parte dell'allegato "B" alla legge regionale 2/2002 viene sostituita dalla seguente: "ALLEGATO "B" - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (Riferito all'articolo 68) Avvertenze: a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato. b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili. d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento. e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi. g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento. h) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda. i) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km. l) Per unità abitativa (U:A) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a m |
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Art. 43 - Art. 45 - Omissis |
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