Commi abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

“27. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

"2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, nonché delle strutture ricettive all'aria aperta, è subordinato alla loro classificazione. Non sono classificabili le strutture prive dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati A e B, facenti parte integrante della presente legge.".

28. Alla rubrica dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002 sono aggiunte, in fine, le parole: "- Certificazione di qualità".

29. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 2/2002 le parole: "dai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "da una commissione formata dal Comune e dall'associazione di categoria ove rappresentata".”

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