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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 15/05/2002, n. 13
L. R. Friuli Venezia Giulia 15/05/2002, n. 13
L. R. Friuli Venezia Giulia 15/05/2002, n. 13
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2018, n. 3
- L.R. 01/12/2017, n. 42
- L.R. 20/10/2017, n. 34
- L.R. 15/07/2016, n. 12
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- L.R. 08/04/2013, n. 5
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- L.R. 05/12/2008, n. 16
- L.R. 06/03/2008, n. 6
- L.R. 20/08/2007, n. 23
- L.R. 20/08/2007, n. 22
- L.R. 23/02/2007, n. 5
- L.R. 11/05/2006, n. 7
- L.R. 05/12/2005, n. 29
- L.R. 06/12/2004, n. 28
- L.R. 24/05/2004, n. 15
- L.R. 30/04/2003, n. 12
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TITOLO I - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI |
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio)1. All'articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.”. 2. All'articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000, dopo la parola “esterni” sono aggiunte le parole “, nonché per le spese generali di funzionamento”. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. |
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di Enti locali)1.-8. Omissis 9. All'articolo 3, comma 31, della legge regionale 3/2002, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A favore della Province è assegnato un limite d'impegno decennale di 2 milio |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea)1. All'articolo 9, comma 14, della legge regionale n. 3/2002, le parole "è autorizzata ad" sono sostituite dalla parola "può". 2.-4. Omissis 5. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 6 - (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo)1. L'Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L'Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia. 2. L'Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per l |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
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Art. 7 - Disposizioni in materia di agricoltura1. N37 2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'àmbito dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l'aggiunta delle parole "in aziende prescelte" dopo le parole "per l'attuazione". 3. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.”. |
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Art. 9 - Disposizioni in materia di turismo1. - 3. Omissis 4. N68 5. All'articolo 86, comma 2, della legge regionale 2/2002, in fine, è aggiunto il periodo “In ogni caso l'assenza di classificazione deve essere chiaramente indicata in ogni pubblicazione di interesse turistico o commerciale concernente l'immobile e deve essere posta in evidenza all'interno dello stesso.”. 6. Omissis 7. All'articolo 167, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, le parole "31 gennaio" sono sostituite dalle parole "30 settembre". |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI |
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Art. 12 - Disposizioni in materia di sanità1. La Regione può autorizzare programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Giunta regionale, su richiesta delle Aziende sanitarie regionali, che motivano le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale. 3. La costituzione degli Enti di cui al comma 1 rispetta le seguenti condizioni: a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 422/1998; b) riservare agli enti del Servizio sanitario regiona |
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Art. 13 - Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione1. - 7. Omissis 8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 24 e 26, della legge regionale n. 3/2002, sono estese alle province interessate alla realizzazione di strutture per disabili. Tali Enti presentano le istanze di finanziamento per l'anno 2002, corredate della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 27, della legge re |
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Art. 14 - Disposizioni in materia di corregionali all'estero, istruzione e cultura1. All'articolo 6, comma 57, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 7, comma 36, della legge regionale n. 23/2001, le parole: "che frequentino corsi universitari presso le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia" sono sostituite dalle seguenti: "dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall'America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari in Friuli-Venezia Giulia" e le parole: " e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative" sono soppresse. 2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'àmbito dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata con l'inserimento dopo le parole: "che frequentino corsi" delle seguenti: "di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o". 3. - 5. Omissis 6. All'articolo 7, comma 17, della legge regionale n. 3/2002, le parole: "la sistemazione" sono sostituite dalle seguenti: "il completamento" e la parola: "della" è sostituita dalle parole: "del convitto annesso alla". 7. In relazione al disposto di cui al comma 6, nell'àmbito dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di p |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE |
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Art. 15 - (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont)1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni, sono estese, con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili ricostruiti mediante intervento pubblico delegato ai Comuni, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. 2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui le somme sono dovute dai Comuni senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori dichiarata fallita dopo essere stata convenuta in giudizio dai Comuni stessi in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto. 3. L'assunzione delle spese indicate al comma 2 è limitata altresì alle sole controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni si applicano altresì alle controversie promosse nei confronti dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge: a) relative alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, e successive modificazioni; b) relative al risarcimento dei danni per esclusione delle imprese, aggiudicatarie in via provvisoria, dagli appalti pubblici degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici. 5. Nei casi di controversie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione delle spese è subordinata alla domanda del Comune, da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza. 6. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 7. I termini per la presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici delle domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione, l'acquisto e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni, 46-bis, 50 e 51 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, 6 e 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni, 4 e 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni, nonché 30 della legge regionale 55/1986, sono stabiliti in mesi sei a decorrere dalla data di inizio dei lavori. 8. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione già iniziati o terminati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine semestrale indicato al comma 7 decorre dalla predetta data; nei casi di acquisto, il medesimo termine decorre dalla data del contratto. 9. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, rimane fermo il termine semestrale indicato dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per la ripetizione delle domande previste dall'articolo 15, quarto comma, della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 12, primo comma, della legge regionale 2/1982, nonché dall'articolo 54 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 26/1988, da parte dei successori per causa di morte. 10. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per i contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, la verifica del rispetto degli obblighi imposti al beneficiario avviene attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a richiesta dell'Amministrazione regionale concedente formulata in costanza di rapporto di obbligazione. 11. Qualora i beneficiari non provvedano a inviare la dichiarazione sostitutiva d |
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Art. 16 - (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane)1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all'interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali. 2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere liberati dal vincolo della pertinenzialità previsto dal comma 5 del medesimo articolo qualora, trascorsi cinque anni dalla realizzazione dell'opera ed esperiti almeno due tentativi di vendita con il rispetto del vincolo, i relativi stalli rimangano invenduti. 3. N8 4. N78 5. N79 6. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contributo statale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni. 7. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le eventuali risorse tuttora giacenti presso le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della regione a residuo della gestione speciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sono impiegate direttamente dalle medesime ATER per interventi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. Le giacenze previste dall'articolo 7 dell'accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 e approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 243/Pres. sono attribuite alle ATER di competenza e sono utilizzate esclusivamente per interventi di edilizia sovvenzionata. 8. All'articolo 24 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 13/1998, al comma 10, le parole: "i figli maggiorenni" sono sostituite dalle seguenti: "i discendenti maggiorenni sino al terzo grado".N32 |
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Art. 17 - (Disposizioni in materia di trasporti) |
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Art. 18 - (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)1. N31 2. N80 3. N4 4. N33 5. N34 6. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000 può essere utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dall'acquisto e relativo eventuale adattamento di edifici esistenti di proprietà o per la costruzione di nuovi edifici, da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali, qualora la messa in sicurezza dei beni immobili di cui al citato articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000, non risulti conveniente e gli immobili stessi debbano pertanto essere alienati. 7. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, le parole: "sino al 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2002". 8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine delle parole: "nonché per l'acquisto e adattamento o per la costruzione di edifici da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali". 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze amministrative di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono demandate alla Direzione regionale dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le attività di controllo. 10. N3 11. N24 12. N25 13. N26 14. N12 |
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