Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 17/02/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 77 - (Esclusioni)

1. Non sono soggette alle disposizioni in materia di orari:

a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;

b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;

c) le attività di somministrazione negli esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi, delle ONLUS e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;

h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole."

Dalla redazione