N157 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 93 - (Servizi di prossimità)

1. Ai fini della presente legge, i Comuni predispongono regolamenti anche di natura urbanistica e provvedimenti di fiscalità locale al fine di promuovere lo sviluppo di servizi di prossimità nei centri urbani, nelle zone montane o rurali svantaggiate da essi individuate e sviluppano iniziative al fine di attivare e sostenere gli esercizi polifunzionali, secondo linee definite dalla Giunta regionale in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. I Comuni promuovono e valorizzano, inoltre, attività di servizio agli utenti in collaborazione con gli operatori commerciali.

2. Per servizi di prossimità si intendono attività commerciali di vicinato, di somministrazione e di servizio, aventi rilevanza esclusivamente locale.

3. Per esercizi polifunzionali si intendono esercizi di vicinato e di media struttura, in cui l'attività commerciale può essere abbinata ad altri servizi di interesse collettivo, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

4. La disciplina in materia di servizi di prossimità persegue la finalità di tutela del consumatore, in particolare delle fasce deboli, al fine di salvaguardare e sviluppare la diffusione di tali servizi sul territorio.

5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce modalità ed entità di finanziamenti volti a favorire la permanenza o l'apertura di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di vicinato o di media struttura nei Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti, anche direttamente realizzati dal Comune, singolarmente o in associazione, o mediante convenzioni apposite con gli esercenti l'attività commerciale in specie.”

Dalla redazione