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L. R. Friuli Venezia Giulia 04/06/2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
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CAPO I - ACCELERAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

 

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Art. 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche

1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un’opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell’ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell’ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonché agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15-bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sull’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e sull’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, della viabilità, dell’edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.

3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro. N1

4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un’unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restit

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Art. 1-bis - Interventi straordinari e urgenti a tutela dell’occupazione nel comparto edile e per l’accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori

N3

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.

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Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005

N6

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Art. 3 - Disposizioni in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale

1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli allegati I, II e III del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), e applicate ai sensi dell’articolo 6, comma 23, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per l’istruttoria nei casi:

a) di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

b) di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

c) di rinnovo dell’autorizzazione;

d) di nuovo rilascio dell’autorizz

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Art. 4 - Omissis

 

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Art. 5 - Interpretazione autentica dell’articolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche

1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a

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CAPO II - NORME IN MATERIA DI ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI INTERESSE REGIONALE

 

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Art. 6 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonché di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.

2. Fino al completament

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Art. 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica

1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.

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40230 11500332
Art. 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione

1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all’articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmator

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Art. 9 - Opere strategiche puntuali

1. La Giunta regionale può deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, “acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all’articolo 6, comma 3”

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CAPO III - ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

 

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Art. 10 - Procedure di accelerazione straordinarie

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità montane e Autorità d’ambito o i soggetti gestori dalle s

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Art. 11 - Omissis

 

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Art. 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al

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Art. 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emerg

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CAPO IV - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

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Art. 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi

1. N12

2. N13

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall'articolo 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con D.P.Reg. 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.

5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale n. 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversida quello afferente alla fattibilità economico finanziaria, in riferimento all'allegato C del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0354/Pres. del 2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del regolamento medesimo.

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 12-bis della legge regionale 4/2005 è inserito il seguente:

“1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all’approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all’articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).”.

7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a) e c), dell’articolo 12-bis della legge regionale 4/2005 dopo la parola “cogaranzie” sono aggiunte le seguenti: “e garanzie”.

8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale derivanti dalla maggiore difficoltà di accesso al credito conseguente alla crisi dei mercati internazionali, al comma 5 dell’articolo 12-bis della legge regionale 4/2005 dopo le parole “consolidamento finanziario a medio termine” sono inserite le seguenti: “, nonché per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere”.

9. Al comma 7 dell’articolo 12-bis della legge regionale 4/2005 dopo le parole “in linea capitale” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti in essere, in linea capitale e interessi.”.

10. Alla lettera b) del comma 9 dell’articolo 12-bis della legge regionale 4/2005 dopo la parola “garanzia” sono aggiunte le seguenti: “e la cogaranzia”.

11. Dopo l’articolo 12-bis della legge regionale 4/2005 sono inseriti i seguenti:

“Art. 12-ter - Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.

2. La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un’ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall’Amministrazione regionale.

3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l’ammontare e le caratteristiche tecniche dell’emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.

4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.

5. Le banche danno evidenza dell’utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.

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Art. 15 - Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese

1. N22

2. N23

3. N24

4. N25

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'articolo 41-bis, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale n. 47/1978, e successive modifiche;

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Art. 16 - Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l

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40230 11500343
Art. 17 - Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste

1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla società regionale utilizzando risorse regionali già stanziate per la specifica finalità, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 4/2008, è autorizzata ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,5

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40230 11500344
Art. 17-bis - Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio

N28

1. In relazione all’eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Slovenia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nel

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40230 11500345
Art. 17-ter - Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità

N30

1. Al fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubbl

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40230 11500346
Art. 18 - Interpretazione autentica dell’articolo 73, comma 2, e dell’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000

1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell’

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40230 11500347
CAPO V - CAPO VI - Omissis
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40230 11500348
CAPO VII - ACCELERAZIONE DI PROCEDURE DI SPESA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA
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40230 11500349
Art. 26 - Art. 28 - Omissis

 

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40230 11500350
Art. 29 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vig

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40230 11500351
CAPO VIII - OMISSIS

 

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40230 11500352
CAPO VIII-BIS - AGENZIA LAVORO & SVILUPPOIMPRESA

N7

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Art. 30-bis - (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)

N8

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40230 11500354
Art. 30-ter - (Funzioni della Regione)

N8

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

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40230 11500355
Art. 30-quater - (Competenze dell'Agenzia)

N8

1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:

a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;

b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;

c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;

d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo re

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40230 11500356
Art. 30-quinquies - (Organi)

N8

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40230 11500357
Art. 30-sexies - (Il Direttore generale)

N9

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.

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40230 11500358
Art. 30-septies - (Incarico)

N10

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40230 11500359
Art. 30-octies - (Revisore unico dei conti)

N8

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendico

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40230 11500360
Art. 30-nonies - (Comitato scientifico)

N8

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40230 11500361
Art. 30-decies - (Dotazioni finanziarie)

N8

1. Costituisce fonte di finanziamento del

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40230 11500362
Art. 30-undecies - (Gestione economica e patrimonio)

N8

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40230 11500363
Art. 30-duodecies - (Vigilanza e controllo)

N8

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all’articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

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40230 11500364
Art. 30-terdecies - (Personale dell'Agenzia)

N8

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40230 11500365
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

 

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40230 11500366
Art. 31 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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