N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 20/11/2008, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.R. 17/02/2023, n. 5, così recitava:

"Art. 74 - (Orari)

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabiliti dai titolari nell'ambito della fascia oraria compresa fra le ore cinque e le ore tre del giorno successivo, con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente.

2. Per gli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo; nell'ambito di questa fascia oraria ai titolari è consentito scegliere un orario di apertura non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive.

3. Il titolare deve indicare l'orario di apertura praticato, mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico e collocati all'interno e all'esterno dei propri locali.

4. Per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata congiuntamente all'attività di svago e intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di intrattenimento e svago.

5. Il titolare può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana.

6. La chiusura temporanea dell'esercizio per più di trenta giorni consecutivi deve essere comunicata al Comune con almeno dieci giorni di anticipo."

Dalla redazione

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