Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 17/10/2016, n. 189
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 11/06/2024, n. 76 (L. 08/08/2024, n. 111)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 22/04/2023, n. 44 (L. 21/06/2023, n. 74)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 11/01/2023, n. 3 (L. 10/03/2023, n. 21)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- Ord. P.C.M. 29/06/2020, n. 103
- Ord. P.C.M. 20/03/2020, n. 95
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- D.L. 24/10/2019, n. 123 (L. 12/12/2019, n. 156)
- D.L. 14/10/2019, n. 111 (L. 12/12/2019, n. 141)
- Ord. P.C.M. 02/08/2019, n. 81
- D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130)
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- D.L. 29/05/2018, n. 55 (L. 24/07/2018, n. 89)
- Ord. P.C.M. 24/04/2018, n. 55
- D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D.L. 09/02/2017, n. 8 (L. 07/04/2017, n. 45)
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- L. 11/12/2016, n. 232
- L. 15/12/2016, n. 229 (Legge di conversione). In vigore dal 18/12/2016, in corsivo.
- Avviso di rettifica in G.U. 22/10/2016, n. 248
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Premessa |
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TITOLO I - PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE |
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Capo I - PRINCIPI ORGANIZZATIVI |
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Art. 1. - Ambito di applicazione e organi direttivi1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. N189 2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 N38, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Nell’assolvimento dell’incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2 |
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Art. 2. - Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari1. Il Commissario straordinario: a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest’ultimo; b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell’articolo 5; c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; d) individua gli immobili di cui all’articolo 1, comma 2; e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell’articolo 14; f) sovraintende sull’attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; g) adotta e gestisce l’elenco speciale di cui all’articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento |
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Art. 3. - Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 20161. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di cui all’articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l’articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi “da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni” N17. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. “Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, |
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Art. 4. - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1. 2. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016. 3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l’assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all’articolo 34, comma 7-bis. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la |
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Capo I-bis - Strutture provvisorie di prima emergenza |
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Art. 4-bis - Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori1. Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un’adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell’approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell’esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d’intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quali provvedimenti di occupazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. |
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Art. 4-ter - Aree attrezzate per finalità turistiche1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposiz |
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Art. 4-quater. - Strutture abitative temporanee ed amovibili1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 ch |
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TITOLO II - MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO |
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Capo I - RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI |
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Art. 5. - Ricostruzione privata1. Ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a: a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo: 1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; 2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi; 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione; d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli e |
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Art. 6. - Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono essere previsti: a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche; N214 b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, n contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio, compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienicosanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche; N215 c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; N216 |
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Art. 7. - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a: a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di ediliz |
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Art. 8. - Interventi di immediata esecuzione1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all’articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.N13 |
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Art. 8-bis - Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), |
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Art. 9. - Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili registrati, può essere assegnat |
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Art. 10. - Ruderi ed edifici collabenti1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 1, co |
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Art. 11. - Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati. N226 2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al c |
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Art. 12. - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’articolo 6, comma 2, all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui all’articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica; |
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Art. 12-bis - Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell’acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tu |
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Art. 13. - Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell’evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell’agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009. 2. Fuori dei casi di cui al |
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Art. 14. - Ricostruzione pubblica1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, “ad eccezione di quelli paritari” N68, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all’amministrazione della difesa “, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e “delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto” N76” N68; a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il “31 dicembre 2020”N151, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; N14 b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione; c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; N87 d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, si provvede a: a) “predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguit |
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Art. 14-bis - Interventi sui presidi ospedalieri1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regi |
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Art. 15. - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; |
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Art. 15-bis - Interventi immediati sul patrimonio culturale1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale di cui all’articolo 34, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità. 2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, |
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Art. 15-ter - Misure urgenti per le infrastrutture viarie1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate d |
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Art. 16. - Conferenza permanente e Conferenze regionali1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato ‘Conferenza permanente’, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell’Ente parco “o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta”N97 e del Comune territorialmente competenti. N18 2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. “La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio.”N143 |
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Art. 17. - Art-BonusN1521. Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla |
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Art. 18. - Centrale unica di committenza1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. N98 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 20 |
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Capo I-bis - Svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017 |
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Art. 18-bis - Misure per garantire la continuità didattica1. Per l’anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono: a) N49 istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell’attività didattica dell’anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, ai sensi dell’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); N156 |
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Capo II - MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO |
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Art. 19. - Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 20161. Per la durata di "sei"N153 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in |
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Art. 20. - Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20161. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all’articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realiz |
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Art. 20-bis. - Interventi volti alla ripresa economica1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 feb |
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Art. 20-ter - Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici1. Al fine di i |
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Art. 21. - Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. 2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all’articolo 1, sono destinate risorse fino all’importo di 1.500.000 euro per l’anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all’ISMEA del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all’intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 3. All’ar |
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Art. 22. - Promozione turistica1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa de |
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Art. 23. - Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all’articol |
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Art. 24. - Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cent |
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Art. 25. - Rilancio del sistema produttivo1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all’articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l’attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l’a |
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Capo III - MISURE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE |
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Art. 27. - Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali |
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Art. 28. - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto. N194 3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di: a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni; b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi; c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati; d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento; e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali. 3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata. N195 4. In deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 nonché, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006. 5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza |
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Art. 28-bis - Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi |
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Art. 29. - Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo1. Al fine di garantire l’attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei |
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Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA |
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Art. 30. - Legalità e trasparenza1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’articolo 1, è istituita, nell’ambito del Ministero dell’interno, una apposita Struttura di missione, d’ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all’uopo a disposizione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 2. La Struttura, per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell’informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l’unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici di cui all’articolo 1. 3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) è costituita un’apposita sezione specializzata del comitato di cui all’articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all’articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell’Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente |
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Art. 31. - Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di ba |
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Art. 32. - Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario1. Per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. |
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Art. 33. - Controllo della Corte dei conti1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte de |
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Art. 34. - Qualificazione dei professionisti1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’e |
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Art. 35. - Tutela dei lavoratori1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. 3. Le imprese |
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Art. 36. - Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell’elenco speciale di cui all’articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed e |
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Art. 36-bis - Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Art. 36-ter - Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 |
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TITOLO III - RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE |
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Capo I - MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA |
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Art. 37. - Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza1. In considerazione dell’impegno straordinario connesso con la gestione dell’emergenza, le amministrazion |
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Art. 38. - Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l’impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell’eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, ed a fare data dall’entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente |
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Art. 39. - Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale1. Per l’anno 2016, in relazione alla necessità e urgenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai |
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Art. 40. - Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all’articolo 1, dalla data di entrata in vigore d |
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Art. 41. - Disposizioni inerenti la cessione di beni1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici d |
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Capo II - MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 |
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Art. 42. - Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commiss |
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Art. 43. - Reperimento alloggi per la locazione1. Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I |
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TITOLO IV - MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI |
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Capo I - MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI |
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Art. 44. - Disposizioni in materia di contabilità e bilancio1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 N38, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all’allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all’allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede ai sensi dell’articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. |
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Capo II - MISURE PER I LAVORATORI |
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Art. 45. - Sostegno al reddito dei lavoratori1. È concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore: a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico. 2. L’indennità di cui al co |
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Capo III - SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE IN MATERIA FISCALE |
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Art. 46. - Perdite d’esercizio anno 20161. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei |
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Art. 47. - Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1, che abbiano s |
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Art. 48. - Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 N38, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; b) N22 c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; d) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa; g) N12 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice; i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma; l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 N38, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. N29 N23 1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 N38, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 N40. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. N34 1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto. 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le diffic |
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Art. 49 - Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. N206 2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1. 3. Sono rinviat |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI |
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Capo I - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA COMMISSARIALE E ALTRI UFFICI PUBBLICI |
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Art. 50. - Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali1. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. N244 2. Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2. 3. Nell’ambito del contingente dirigenziale già previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un’unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando un’ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate: a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l’attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l’utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione |
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Art. 50-bis - Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 N38, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016 “, di 24 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile N136. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3”N17. 1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 N38 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.N15 1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all’espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili dannegg |
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Art. 51. - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all’articolo 1, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l’anno 2016. |
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Art. 51-bis - Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 20161. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 N38, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel Comune di dimora. |
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Capo II - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 52 - Disposizioni finanziarie1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l’anno 2018 e di 19 milioni di euro per l’anno 2019. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502 milioni di euro per l’anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l’anno 2017, a 322 milioni di euro per l’anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l’anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l’anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l’anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l’anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 2,067 milioni di euro per l’anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e |
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Art. 53. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio |
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Allegato 1 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Art. 1) |
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Allegato 2 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1)REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). |
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Allegato 2-bis - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1) |
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17/12/2024
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