a) al primo comma, l’espressione “committenza.” è sostituita dalla seguente: “committenza, per conto del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 1, costituisce stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;
b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
“1-bis. La centrale unica di committenza provvede all’individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017. In particolare, la centrale unica di committenza:
b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal commissario straordinario in ordine al numero, alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali dei lavori da affidare, all’effettuazione di una consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori economici iscritti, alla data di scadenza del termine indicato nel medesimo avviso, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e degli operatori economici iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che documentino, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l’avvenuta presentazione, entro il termine previsto dall’avviso medesimo, della domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe antimafia. L’avviso pubblico deve contenere, per ciascuna procedura di gara, la descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta e l’indicazione dei requisiti di qualificazione necessari anche attraverso l’indicazione delle categorie di opere generali e delle categorie delle opere specializzate come definite dall’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il termine entro il quale devono essere formalizzate le manifestazioni di interesse non può essere inferiore a tre giorni, né superiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale della centrale unica di committenza;
c) provvede alla formazione, alla gestione ed all’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici che hanno provveduto alla formalizzazione della manifestazione d’interesse secondo le modalità previste nella precedente lettera b), in collaborazione con la Struttura di missione di cui all’art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;
d) entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalità indicate nella precedente lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione “, nei limiti di compatibilità con le previsioni dell’art. 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di accesso agli atti e di riservatezza” N5;
e) invia, simultaneamente e per iscritto, con procedure telematiche, agli operatori economici sorteggiati una lettera di invito, avente il seguente contenuto minimo:
descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta;
indicazione del termine e delle modalità di presentazione dell’offerta, nonché del luogo e della data della seduta pubblica nella quale la commissione giudicatrice procederà alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte ed alla loro conseguenziale apertura;
specificazione del criterio di aggiudicazione;
previsione dell’obbligo di indicare all’atto della formalizzazione dell’offerta, l’eventuale nominativo dell’operatore o degli operatori economici partecipanti al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio e riproduzione del contenuto integrale dell’art. 5, comma 7, lettera a) della presente ordinanza;
indicazione della possibilità di presentare un’offerta, contenente l’indicazione del nominativo dell’operatore o degli operatori economici dei quali l’offerente intenda avvalersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo il limite massimo previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105, e riproduzione del contenuto integrale dell’art. 5, comma 7, lettere b) e c) della presente ordinanza;
indicazione della possibilità di presentare un’offerta, contenente l’indicazione di una o più imprese quali ficate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell’art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e riproduzione del contenuto integrale dell’art. 5, comma 7, lettera c) della presente ordinanza;
indicazione della possibilità che la Conferenza permanente, chiamata a pronunciarsi sull’approvazione del progetto esecutivo, possa formulare prescrizioni o richiedere modifiche e che, trattandosi di varianti d’ufficio disposte dalla Stazione appaltante, sono obbligatorie per l’aggiudicatario;
indicazione del termine di ultimazione dei lavori, come individuato dall’art. 6, comma 6-bis, della presente ordinanza e riproduzione del contenuto integrale dei commi 6-ter e 6-quater del citato art. 6;
f) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui all’art. 5, comma 2, della presente