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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 14/10/2019, n. 111
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- L. 12/12/2019, n. 141 (legge di conversione) in vigore dal 14/12/2019, riportate in corsivo
- D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55)
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare l'emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello in |
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Art. 1. - Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria1. N10 |
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Art. 1-bis - Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in |
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Art. 1-ter - Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. |
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Art. 2. - Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane1. N4 È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei |
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Art. 3. - Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo d |
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Art. 4. - Azioni per la riforestazione1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi |
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Art. 4-bis - Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di |
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Art. 4-ter - Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della |
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Art. 4-quater - Programma Italia verde1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei “Capitale europea verde” e “Foglia verde”, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale verde d'Italia” ad una città ital |
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Art. 4-quinquies - Programma sperimentale Mangiaplastica1. N12 È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, con una dotazione |
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Art. 5. - Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3 eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. N3 1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa |
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Art. 5-bis - Attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa1. All'articolo 5, comma 1, del |
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Art. 5-ter - Programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente”1. È isti |
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Art. 6. - Pubblicità dei dati ambientali1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all' |
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Art. 7. - Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che preveda |
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Art. 8. - Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 8-bis - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autono |
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Art. 9. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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