Partenariato pubblico privato per la ricostruzione delle aree terremotate | Bollettino di Legislazione Tecnica
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31/01/2018

Partenariato pubblico privato per la ricostruzione delle aree terremotate

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza che disciplina il ricorso alle diverse formule di Partenariato pubblico privato (PPP) per la realizzazione di iniziative finalizzate alla ricostruzione delle aree colpite dai recenti eventi sismici.

News a cura di Roberto Gallia

Sulla G.U. n. 19 del 24/01/2018 è stata pubblicata l’Ordinanza commissariale n. 47 del 10/01/2018, in materia di “Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici”.

L’oggetto dell’ordinanza è la definizione delle regole e delle modalità con le quali finanziare parzialmente gli edifici pubblici distrutti o danneggiati dal sisma del 24/08/2016, “al fine di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi”, qualora siano interessati da proposte di contratti di partenariato pubblico privato (di cui agli artt. 180 e 183 del D. Leg.vo 50/2016, commi 15 e 16).

Gli interventi possono riguardare esclusivamente gli edifici, inseriti in uno dei piani di ricostruzione (settoriale, come diversamente denominati dal comma 2 dell’articolo 14 del D.L. 189/2016) e adibiti a:
- uso scolastico;
- uso educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari;
- strutture edilizie universitarie;
- edifici municipali;
- caserme in uso all'amministrazione della difesa;
- immobili demaniali;
- strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica;
- chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico e utilizzati per le esigenze di culto.

Il richiamo al comma 16 dell’art. 183 del D. Leg.vo 50/2016 consente che gli interventi possano essere proposti con riferimento a tutte le tipologie contrattuali previste dal Codice (concessione, locazione finanziaria, contratto di disponibilità).
L’ordinanza non disciplina nel dettaglio i contenuti tipici del contratto di partenariato pubblico privato, che, come disposto dal Codice, devono riguardare l’affidamento “per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore”.

Poiché gli edifici sui quali è previsto di intervenire non presentano, prevalentemente, la fornitura di un servizio con un significativo ritorno economico a fronte delle modalità di gestione ipotizzabili, sarà necessario approfondire i criteri per la determinazione del contributo pubblico alla realizzazione degli investimenti.

Con la speranza che l’avvio ad una piena e fattiva operatività possa avvenire in tempi rapidi, tenendo anche conto che la positiva conclusione di queste iniziative potrà rappresentare non solo una accelerazione della ricostruzione, ma anche uno stimolo alle iniziative imprenditoriali e alla rinascita economica dei territori.

Dalla redazione