Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 08/06/2001, n. 327
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11)
- D.L. 29/05/2023, n. 57 (L. 26/07/2023, n. 95)
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- L. 28/12/2015, n. 221
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- Sent. Corte Cost. 22/12/2011, n. 338
- D. Leg.vo 01/09/2011, n. 150
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- Sent. Corte Cost. 10/06/2011, n. 181
- Sent. Corte Cost. 08/10/2010, n. 293
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- L. 24/12/2007, n. 244
- Sent. Corte Cost. 22/10/2007, n. 348
- Sent. Corte Cost. 11/05/2006, n. 191
- D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163
- L. 23/12/2005, n. 266
- D. Leg.vo 27/12/2004, n. 330
- Avviso di rettifica in G.U. 28/7/2003, n. 173
- D. Leg.vo 27/12/2002, n. 302
- L. 01/08/2002, n. 166
- D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463)
- Avviso di rettifica in G.U. 14/09/2001, n. 214
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PremessaLegenda L = Legge R = Regolamento
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, comma quinto, d |
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TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO |
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Art. 1 (L) - Oggetto1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbli |
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Art. 2 (L) - Principio di legalità dell'azione amministrativa1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e |
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Art. 3 (L) - Definizioni1. Ai fini del presente testo unico: a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; |
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Art. 4 (L) - Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) 1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico. N26 1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinqu |
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Art. 5 (L) - Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei pr |
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Art. 6 (L) - Regole generali sulla competenza1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L) |
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Art. 7 (L) - Competenze particolari dei Comuni1. Il Comune può espropriare: a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio |
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Art. 8 (L) - Le fasi del procedimento espropriativo1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora: a |
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Capo II - La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio |
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Art. 9 (L) - Vincoli derivanti da piani urbanistici1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L) 2. N11 Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di p |
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Art. 10 (L) - Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblic |
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Capo III - La fase della dichiarazione di pubblica utilità |
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Sezione I - Disposizioni sul procedimento |
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Art. 12 (L) - Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di p |
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Art. 13 (L) - Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L) 3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pub |
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Art. 14 (L) - Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenz |
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Sezione II - Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera |
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Art. 15 (L) - Disposizioni sulla redazione del progetto1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e |
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Art. 16 (L) - Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del pr |
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Art. 17 (L) - L'approvazione del progetto definitivo |
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Sezione III - Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche |
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Art. 18 (L) - Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubb |
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Art. 19 (L) - L'approvazione del progetto1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al pi |
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Capo IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio |
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Sezione I - Del modo di determinare l'indennità di espropriazione |
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Art. 20 (L) - La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio. (L) 3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'u |
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Art. 21 (L) - Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L) 2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. (L) 3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va p |
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Art. 22 (L) - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della |
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Art. 22-bis (L) - Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupaz |
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Sezione II - Del decreto di esproprio |
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Art. 23 (L-R) - Contenuto ed effetti del decreto di esproprio1. Il decreto di esproprio: a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera; c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa si |
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Art. 24 (L-R) - Esecuzione del decreto di esproprio1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L) 2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del |
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Art. 25 (L) - Effetti dell'espropriazione per i terzi1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o |
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Capo V - Il pagamento dell'indennità di esproprio |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 26 (R) - Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. (R) 1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al proprietario nei casi di cui all'articolo 20, comma 8. N63 2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qual |
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Art. 27 (R) - Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della C |
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Art. 28 (R) - Pagamento definitivo della indennità1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata |
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Art. 29 (L) - Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione |
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Sezione II - Pagamento dell'indennità a incapaci, a enti e associazioni |
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Art. 30 (R) - Regola generale1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facolt� |
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Art. 31 (R) - Disposizioni sulla indennità1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l'accettazione dell'ind |
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Capo VI - Dell'entità dell'indennità di espropriazione |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 32 (L) - Determinazione del valore del bene1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l' |
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Art. 33 (L) - Espropriazione parziale di un bene unitario |
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Art. 34 (L) - Soggetti aventi titolo all'indennità1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L) |
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Art. 35 (L) - Regime fiscale1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o |
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Sezione II - Opere private di pubblica utilità |
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Art. 36 (L) - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale |
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Sezione III - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata |
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Art. 37 (L) - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento. (L) N71 2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del dieci per cento. (L) |
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Art. 38 (L) - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L) |
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Art. 39 (L-R) - Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto |
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Sezione IV - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile |
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Art. 40 (L) - Disposizioni generali1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva u |
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Art. 41 (L-R) - Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta: a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; |
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Art. 42 (L) - Indennità aggiuntive1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volo |
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Art. 42-bis. -Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il prov |
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Capo VII - Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio |
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Art. 43 (L) - Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico[1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L) 2. L'atto di acquisizione: a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio; |
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Capo VIII - Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato |
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Art. 44 (L) - Indennità per l'imposizione di servitù1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diri |
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Capo IX - La cessione volontaria |
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Art. 45 (L) - Disposizioni generali1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. (L) N85 2. Il corr |
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Capo X - La retrocessione |
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Art. 46 (L) - La retrocessione totale1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è |
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Art. 47 (L-R) - La retrocessione parziale1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In ta |
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Art. 48 (L) - Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abb |
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Capo XI - L'occupazione temporanea |
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Art. 49 (L-R) - L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L) |
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Art. 50 (L-R) - Indennità per l'occupazione1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso d |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
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Capo I - L’espropriazione per opere militari e di beni culturali |
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Art. 51 (L-R) - L'espropriazione per opere militari1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L) |
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Art. 52 (L) - L'espropriazione di beni culturali |
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Capo II - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche |
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Art. 52-bis - L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi. |
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Art. 52-ter - Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni co |
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Art. 52-quater - Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Fatto salvo |
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Art. 52-quinquies - Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6. 2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla nor |
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Art. 52-sexies - Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo |
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Art. 52-septies - Disposizioni sulla redazione del progetto1. Fatte salve le disposizi |
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Art. 52-octies - Decreto di imposizione di servitù |
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Art. 52-nonies - Determinazione dell'indennità di espropriazione |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE |
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Art. 53 (L) - Disposizioni processuali |
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Art. 54 (L) - Opposizioni alla stima1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina de |
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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 55 (L) - Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 19961. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla |
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Art. 56 (L) - Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della le |
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Art. 57 (L) - Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso |
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Art. 57-bis - Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche |
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Art. 58 (L) - Abrogazione di norme1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 e dall'articolo 57-bis: 1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188; 5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004; 6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730; 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902; 8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; 9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290; 11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306; 12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140; 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27; 14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293; 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351; 16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390; 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417; 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368 e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119; 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502; 21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844; 22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89; 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116; 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258; 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378; 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445; 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; 28) l'articolo 3 del decreto legge 25 aprile 1909, n. 217; 29) l'articolo 3 del decreto legge 6 maggio 1909, n. 264; 30) il decreto legge 15 luglio 1909, n. 542; 31) gli articoli 4 e 12 della legge 30 giugno 1909, n. 407; 32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578; 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311; 34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487; 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575; 36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798; 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783; |
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