Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016. (Ordinanza n. 100/2020).
Dal 01/01/2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati.
Ord. P.C.M. 09/05/2020, n. 100
L'Ordinanza, in vigore dal 10/05/2020, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e dell’articolo 12-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, definisce le modalità procedimentali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata, nonché della concessione del contributo, entro i limiti di importo stabiliti dall’art. 3 dell'Ordinanza stessa.
L'Ordinanza si applica a tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione escluse le delocalizzazioni, e alle relative varianti, anche in accollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, anche con le modalità degli interventi unitari, volontari o obbligatori.
In particolare, le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dall'Ordinanza si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell’IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a: - Euro 600.000, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; - Euro 2.000.000, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi; - Euro 7.500.000, per gli interventi unitari volontari o obbligatori.
L'Ordinanza inoltre adotta disposizioni relative ai titoli abilitativi dell'intervento edilizio, ai compiti del professionista, ai contenuti della SCIA edilizia, alla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, alla SCIA parziale e Conferenza regionale, ai vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva, agli edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio, alle attività dell'Ufficio Speciale e del Comune, alle verifiche a campione e controlli.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l’On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l’articolo 38 “Rimodulazione delle funzioni commissariali” del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 201, n.130;
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Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Ordinanza, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e dell’
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Art. 2 - Titoli abilitativi
dell’intervento edilizio e domanda di concessione del
contributo
1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del D.P.R. 6 g
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Art. 3 - Limiti di importo
delle procedure di semplificazione
1. Le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dalla presente Ordinanza si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell&rsquo
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64214127059195
Art. 4 - Compiti del
professionista
1. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell’art.12-bis del decreto legge, il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:
a) la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della SCIA, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del DPR 160 del 2010;
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64214127059196
Art. 5 - Contenuti della SCIA
edilizia
1. Negli interventi disciplinati dalla presente Ordinanza, la SCIA edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, è costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle l
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Art. 6 - Procedura per la
concessione e l'erogazione dei contributi
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente Ordinanza ai sensi dell'art.12-bis del decreto legge, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del DPR 380 del 2001, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA:
a) estremi della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1 redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, o altra certificazione professionale prevista
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Art. 7 - SCIA parziale e
Conferenza regionale
1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all’edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis del decreto legge, ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1-bis dell’art. 12-bis del decreto legge, la conformità dell’intervento all’edificio preesistente al sisma consiste nell’attestare, da parte
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Art. 8 - Vincoli ed interventi
non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva
1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell’articolo 12-bis del decreto legge. Per i beni di interesse paesaggistico non è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun cas
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Art. 9 - Edifici soggetti a
sanatoria o condono edilizio
1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 28 maggio 2018 n.55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli interventi eseguiti in assenza della SCIA nelle ipotesi di cui all' art. 22, comma 1, lett. a) del DPR n.380 del 2001, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una SCIA in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'
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Art. 10 - Attività
dell’Ufficio Speciale
1. Ai sensi dell’articolo 12-bis, commi 1 e 1-bis del decreto legge, gli Uffici speciali per la ricostruzione, procedono all’attività istruttoria delle domande di contributo, presentate con le modalità informatiche previste ai sensi dell’art. 6 della presente Ordinanza, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l’abilitazione del profess
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Art. 11 - Attività del
Comune
1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attività produttive.
2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico, sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del DPR 6 giugno 2001, n.380 e dell’
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Art. 12 - Verifiche a campione
e controlli
1. Sulle domande di concessione del contributo certificate dai professionisti abilitati, presentate ai sensi della presente Ordinanza, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo. Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo relative agli interventi previsti dalla presente Ordinanza sono svolti in via preventiva ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legge. Gli Uffici Speciali provvedono al controllo di cui al presente comma, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali, della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore alla percentuale del 20 per cento delle domande di contributo presentate nel mese precedente.
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Art. 13 - Priorità
istruttorie
1. Gli Uffici speciali, esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis del decreto legge, definiscono gli elenchi A e B di cui al comma 2 dello stesso articolo 12-bis, sulla base delle liste generate automaticamente dalla procedura informatica conseguenti alle conformi dichiarazioni contenute nelle doman
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Art. 14 - Modifiche
all’ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017
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Art. 15 - Schemi di istanza,
certificazione e dichiarazione per la presentazione della domanda di
contributo
1. Ai fini di favorire la semplificazione amministrativa, facilitare i compiti dei professionisti e degli uffici e accelerar
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Art. 16 - Piattaforma
informatica
1. Tutte le domande, le certificazioni, le attestazioni e i documenti richiesti devono essere presentati in modalità digitale attraverso la piattaforma informatica della struttura commissariale, sono sottoscritti digitalmente
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64214127059208
Art. 17 - Ulteriori
disposizioni
1. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale della ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche.
2. Resta ferma la possibilità da parte del professionista di chiedere la
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Art. 18 - Disposizioni
transitorie e finali
1. Le SCIA edilizie e le domande di contributo, ai sensi della presente Ordinanza, possono essere presentate dopo 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
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Art. 19 - Entrata in vigore ed
efficacia
1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del D.L. 189/2016. La stessa
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
Analisi delle disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel Decreto Agosto (D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 126), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
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