L. 13/05/1999, n. 133 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 13/05/1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.
Stralcio. In vigore dal 18.5.1999.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 11/10/2000, n. 290
- L. 21/11/2000, n. 342
- Sentenza C. Cost. 22/11/2000, n. 525
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 18/10/2001, n. 383
- L. 04/08/2006, n. 248
- D.L. 17/10/2016, n. 189 (L. 15/12/2016, n. 229)
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Art. 1. - (Omissis)


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Art. 2. - (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro "diciotto"N4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, della facoltà per il contribuente di richiedere:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono es

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Art. 3. - Art. 5. (Omissis)


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Art. 6. - (Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

1. - 4. (Omissis)

5. All'articolo 2 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, dopo la nota 2-bis è aggiunta la seguente:

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Art. 7. - Art. 9. (Omissis)


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Art. 10. - (Disposizioni in materia di federalismo fiscale).

1. - 3. (Omissis)

4. All'art. 17, comma 6, lettera b), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b-bis), del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, le parole: «ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere» sono soppresse.

5. All'art. 4 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20R, e successive modificazioni , per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW.»;

b) il comma 2 &egr

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Art. 11. (Delega al governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con finalità ecologiche fissandone le priorità e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sviluppo di attività di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei

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Art. 12. (Modifiche al D.L.vo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 3, comma 143, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

(Omissis).

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Art. 13. - Art. 17. (Omissis)


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Art. 18. (Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro "venti" N4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonché al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

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Art. 19 (Istanze di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Le disposizioni dell'art. 57 della L. 27 luglio 1978, n. 392 R, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della L. 9 dice

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Art. 20 - (Omissis)


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Art. 21 (Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)

N8

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Art. 22 - Art. 26 (Omissis)


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Art. 27 (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche)

1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

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56293 3686539
Art. 28 (Disposizioni interpretative)

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Art. 29 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati)

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865 R, della L. 27 maggio 1975, n. 166 R, del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, della L. 5 agosto 1978, n. 457R, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, co

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56293 3686541
Art. 30 - (Omissis)


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56293 3686542
Art. 31 (Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413

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56293 3686543
Art. 32 - Art. 36 (Omissis)


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Art. 37 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U..


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