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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 20
Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 20
Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 20
- Ord. P.C.M. 28/04/2017, n. 21
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Premessa
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli |
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Art. 1 - Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 20161. All'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazione, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'art. 7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di or |
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Art. 2 - Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 20161. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il termine «rapporto» è sostituito dal termine «confronto»; b) al secondo comma, il primo periodo è integralmente sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, le spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari»; c) al terzo comma, l'espressione «articolo 6, comma 7» di cui al primo periodo è sostituita dalla seguente: «articolo 6, comma 5»; d) il quarto comma è integralmente sostituito dal seguente: |
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Art. 3 - Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 20161. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016 nonché nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 205 del 2016, nonché la temporanea delocalizzazione di attività economiche comunali ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza»; b) al secondo comma le parole «La delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di inagibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES» sono sostituite dalle seguenti «La delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati, ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di inagibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES, deve avvenire»; c) il terzo comma è integralmente sostituito dal seguente: «3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile.». 2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono appo |
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Art. 4 - Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 20171. All'art. 2 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto comma: l'espressione «Il trattamento economico di tali ultimi soggetti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese» di cui all'ultimo periodo è sostituita dalla seguente «Il trattamento economico di tali ultimi soggetti è stabilito con provvedimento del commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese»; b) il quinto comma è integralmente sostituito dal seguente: «Sono uffici di staff: a) la segreteria tecnica del commissario straordinario; b) l'ufficio per le relazioni istituzionali; c) l'ufficio del Consigliere giuridico; d) l'ufficio stampa; e) l'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi». 2. All'art. 3 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è integralmente sostituito dal seguente: «La segreteria tecnica, in conformità alle direttive del commissario, assicura il supporto tecnico per le attività della struttura commissariale e per le determinazioni alla base dei provvedimenti commissariali, nonché, in relazione alla natura delle funzioni proprie, di raccordo con gli altri uffici di staff e con la Direzione generale e le sue articolazioni, sia nella fase di individuazio |
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Art. 5 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 |
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Allegato A
Allegato 1 INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE
Danno lieve per edifici in muratura Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite: lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo; evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano; |
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Allegato B
Allegato I
PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra: il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'elenco dei prezz |
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