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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 31/07/2018, n. 59
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- Ord. P.C.M. 30/12/2022, n. 131
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Premessa
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Intervent |
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Titolo I - Verifiche sugli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 |
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Art. 1. - Competenza1. I presidenti di regione - vice commissari provvedono, nell'ambito dei territori interessati e per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzi |
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Art. 2. - Modalità di effettuazione delle verifiche1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in relazione ai territori di rispettiva competenza, anche coordinandosi con la struttura commissariale centrale, provvedono all'effettuazione delle verifiche successive all'adozione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 1 della presente ordinanza, procedendo al sorteggio di un primo quantitativo pari alle percentuali indicate nel successivo comma 2 e relativo ai decreti di concessione dei contributi richiamati all'art. 1 della presente ordinanza. 2. I sorteggi di cui al comma 1 sono effettuati, con cadenza mensile, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore delle seguenti percentuali: a) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi adottati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali non siano ancora iniziati i relativi lavori; b) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi relativi ad interventi che risultino in corso di esecuzione nel mese antecedente il sorteggio e per i quali sia decorsa almeno la metà del termine previsto dalle singole ordinanze per la conclusione dei lavori; c) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi relativi ad interventi che risultino ultimati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali sia stata trasmessa la comunicazione di fine lavori nei termini previsti dalle singole ordinanze. 3. Le pratiche vengono sorteggiate prescindendo dall'avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli (estrazione senza ripetizione). Gli Uffici speciali per la ricostruzione possono comunque procedere al controllo di un quantitativo di decreti superiore alle per |
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Titolo II - Verifiche sui rimborsi erogati per l’attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive |
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Art. 3. - Ambito di applicazione1. I presidenti di regione - vice commissari provvedono, nell'ambito dei territori interessati e per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzi |
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Art. 4. - Modalità di effettuazione delle verifiche1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno in relazione al territorio di rispettiva competenza, dispongono le verifiche di cui al precedente articolo, procedendo al sorteggio di un quantitativo, pari al 20 per cento dei provvedimenti di rimborso concessi ai sensi delle ordinanze richiamate al precedente articolo. 2. I sorteggi di cui al comma 1 sono effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 20 per cento dei provvedimenti di rimborso. I verbali dei sorteggi sono t |
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Titolo III - Verifiche da parte del commissario straordinario del governo |
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Art. 5. - Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario straordinario1. Il Commissario straordinario provvede, con cadenza mensile e anche coordinandosi con gli Uffici speciali per la ricostruzione, alle verifiche previste dai Titoli I e II della presente ordinanza in misura pari al 5 per cento dei provvedimenti di concessione dei contributo per ciascuno dei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art |
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Titolo IV - Esito negativo dei controlli e attività di riscossione |
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Art. 6. - Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche disciplinate dai precedenti titoli, i presidenti di regione - vice commissari o il Commissario straordinario accertino l'avvenuta concessione di un contributo o di un rimborso non dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi da quelli finanziati provvedono all'immediata revoca, anche parziale, del provvedimento e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, |
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Titolo V - Disposizioni finali |
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Art. 7. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremo |
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Art. 8. - Entrata in vigore ed efficacia1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 20 |
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