Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici: proroga al 31/12/2021 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/02/2020

Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici: proroga al 31/12/2021

Il disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe, approvato dalla Camera dei Deputati il 20/20/2020, prevede la proroga al 31/12/2021 del termine entro il quale devono essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica gli edifici scolastici situati nelle zone a rischio sismico 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Il disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019), approvato dalla Camera dei Deputati il 20/20/2020, differisce (dal 31/12/2018) al 31/12/2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).

Si ricorda che l’art. 18-undecies del D.L. 8/2017, aggiungendo l’allegato 2-bis nel D.L. 189/2016 - in cui sono stati inseriti i comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 18/01/2017 - ha disposto che il riferimento contestuale agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, ovunque contenuto nello stesso D.L. 189/2016 e nel D.L. 8/2017 (nonché nelle ordinanze commissariali), si intende esteso anche all’allegato 2-bis.

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Il disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe, inoltre, differisce al 31/12/2021 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica - da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari - degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984), con priorità a edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
 

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