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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 11/08/2017
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; b) «vice commissari»: i vice commissari competenti per territorio di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016; c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); d) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
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Art. 2 - Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra le regioni1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate, esclusivamente, alla prosecuzione dell'attività e alla ripresa produttiva, a seguito degli eventi sismici, delle imprese beneficiarie ubicate nei territori delle province. 2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessio |
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Art. 3 - Soggetti beneficiari1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie aventi, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, i seguenti requisiti: a) per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive, risultanti dal registro delle imprese, ubicate in una o più delle province; b) per le imprese beneficiarie non iscritte al regi |
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Art. 5 - Agevolazioni concedibili1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nel rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal regolamento de minimis. 2. Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo, così come definito dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998, di importo non superiore: |
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Art. 6 - Cumulo delle agevolazioni |
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Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano la domanda ai vice commissari, redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti di cui all'art. 13. 2. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, l'ammontare della riduzione del fatturato e l'importo dei costi di produzione a fronte dei quali è richiesto il contributo. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni parziali o incomplete e l'assenza, anche parziale, |
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Art. 8 - Concessione del contributo1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione ad essa allegata i vi |
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Art. 9 - Erogazione del contributo1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, avviene in due quote: a) la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo complessivamente concesso, è versata dai vice commissari all'impresa beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8; b) la seconda quota, di importo pari al re |
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Art. 10 - Controlli, ispezioni e rapporti annuali1. In ogni fase del procedimento i vice commissari possono effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione e al mantenimento de |
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Art. 11 - Revoche1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui: a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; b) venga |
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sullo stanziamento di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016. Le risorse di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto sono trasferite dal pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico alle contabilità speciali intestate a |
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Art. 13 - Provvedimenti dei vice commissari1. I vice commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del |
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Allegato 1 - Elenco delle attività economiche agevolabili per le imprese beneficiarie non artigiane - (ATECO 2007)(art. 3, comma 1, lettera d)
G 45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli G 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) G 47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) I 55.1 - Alberghi e strutture simili I 55.2 - Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni I 55.3 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte I 55.9 - Altri alloggi I 56.1 - Ris |
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17/12/2024
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