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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 20/03/2009, n. 81
D. P.R. 20/03/2009, n. 81
D. P.R. 20/03/2009, n. 81
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legg |
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TITOLO I - RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA |
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Art. 1. - Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unif |
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TITOLO II - RAZIONALE ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA |
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Capo I - Definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado |
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Art. 2. - Definizioni degli organici1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni di ogni ordine e grado, comprese quelle annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali. 2. Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base: a) alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana; |
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Capo II - Disposizioni comuni a tutti gli ordini e gradi di istruzione |
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Art. 3. - Costituzione delle classi iniziali di ciclo1. Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimen |
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Art. 4. - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previ |
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Art. 5. - Classi con alunni in situazione di disabilità1. Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 R. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e st |
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Art. 6. - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura1. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero del lavoro, della salute e delle politic |
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Art. 7. - Formazione delle classi e corsi per l'istruzione degli adulti1. Per la formazione delle classi e dei corsi per l'istruzione degli adulti non si ti |
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Art. 8. - Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante prese |
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Capo III - Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole |
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Art. 9. - Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali econom |
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Art. 10. - Disposizioni relative alla scuola primaria1. Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dall'articolo 15 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
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Art. 11. - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di al |
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Art. 12. - Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado1. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo |
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Art. 13. - Corsi ad indirizzo musicale1. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'anno sco |
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Art. 14. - Cattedre di lingue straniere nella scuola secondaria di I grado1. In tutte le classi della scuola secondaria di I grado è impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislat |
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Art. 15. - Dotazioni organiche relative a sezioni di scuola media funzionanti in situazioni di particolare isolamento1. Nelle situazioni di particolare isolamento, ove sono funzionanti corsi di preparaz |
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Art. 16. - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: a) domande di iscrizione presentate; |
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Art. 17. - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado.1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di prove |
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Art. 18. - Educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in rel |
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Art. 19. - Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado1. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a |
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Capo IV - Capo V Omissis |
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 22. - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi1. L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitora |
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Art. 23. - Omissis |
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Art. 24. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, in riferimento alle lett. c), d), e) e seguenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogati: a) l'articolo 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 R; |
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Art. 25. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli |
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