Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19) per i pagamenti di cui alla presente lettera, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2024 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una ‘zona rossa’ istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 30 dicembre 2016, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al alla presente lettera, è fissato al 31 dicembre 2024.

Dalla redazione