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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sisma centro Italia: istruzioni operative per interventi su edifici di proprietà mista
La Circolare del Commissario straordinario per la ricostruzione, pubblicata il 05/10/2018, indica in primo luogo le seguenti linee direttrici:
1. unicità del progetto di intervento che deve essere sempre unitario e riferito all’edificio nel suo complesso, indipendentemente dalla diversa natura (pubblica e privata) della proprietà e della destinazione delle unità immobiliari che comprende;
2. unicità della procedura di affidamento dei lavori di ricostruzione o riparazione, le cui modalità varieranno a seconda di quale sia la proprietà prevalente: procedura concorrenziale fra tre imprese ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del D.L. 17/10/2016, n. 189, in caso di prevalenza della proprietà privata; gara pubblica ai sensi degli artt. 14 e seguenti del D.L. 189/2016, in caso di prevalenza della proprietà pubblica;
3. differenziazione e separatezza nella fase di concessione del contributo, con riguardo sia alle modalità di determinazione dello stesso, sia alle modalità della sua erogazione.
La Circolare fornisce poi chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:
- determinazione della proprietà prevalente: è preliminare la determinazione della proprietà prevalente dell’edificio attraverso il valore catastale. Se per questo parametro la proprietà pubblica raggiunge il 50% o lo supera, si devono seguire le procedure di ricostruzione pubblica. Nel caso siano i privati a detenere oltre il 50% del valore catastale dell’edificio, bisogna verificare un ulteriore elemento: la prevalenza dei costi di intervento;
- richiesta dei contributi: la richiesta di contributi per la ricostruzione dell’edificio a prevalenza proprietà privata, segue le disposizioni del codice civile in materia di comunione o condominio, temperate dalle deroghe in materia di maggioranze (articolo 6, comma 11, del D.L. 189/2016);
- conferimento dell’incarico di progettazione: in caso di prevalenza della proprietà privata, il progettista sarà scelto fra i professionisti di fiducia del condominio o dei comproprietari, ferma restando la necessità dell’iscrizione nell’elenco speciale (articolo 34, del D.L. 189/2016) e il possesso degli altri requisiti richiesti dal D.L. 189/2016 e dalle ordinanze commissariali relative alla ricostruzione privata. Invece, nell’ipotesi di prevalenza della proprietà pubblica, l’incarico di progettazione, ove si intenda affidarlo a professionista esterno, dovrà essere conferito secondo le procedure di evidenza pubblica da uno dei soggetti attuatori (articolo 15 del D.L. 189/2016), indicato a monte nell’ordinanza commissariale che approva il Piano di ricostruzione pubblica in cui risulta inserito l’intervento;
- istruttoria sul progetto e determinazione del contributo: nel caso si seguano le procedure di ricostruzione privata, l’istruttoria sul progetto sarà condotta e il decreto di concessione del contributo adottato dagli Uffici speciali per la ricostruzione, con le procedure e le modalità disciplinate dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata. In caso di ricostruzione pubblica, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del D.L. 189/2016, nonché della specifica ordinanza commissariale in cui l’intervento risulta previsto e finanziato, e il provvedimento di approvazione del progetto e di determinazione del contributo sarà adottato dal Commissario straordinario;
- selezione dell’impresa: nel caso in cui si seguano le procedure di ricostruzione privata, la selezione dell’impresa esecutrice avverrà secondo le procedure concorrenziali di cui all’articolo 6, comma 13, del D.L. 189/2016. Qualora invece si seguano le procedure pubbliche, a norma dell'art. 14, comma 7, del D.L. 189/2016, il soggetto che ha adottato il decreto di concessione del contributo provvederà a investire una centrale unica di committenza per l’effettuazione della gara di affidamento dei lavori;
- erogazione del contributo: per le porzioni di proprietà privata dell'edificio, si segue il meccanismo del finanziamento agevolato (articolo 5 del D.L. 189/2016), per quelle di proprietà pubblica il contributo viene erogato direttamente (articolo 14, comma 6, del D.L. 189/2016). L’erogazione del contributo per le parti in comune avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata.