La presente ordinanza, in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera l-bis, del D.L. 17/10/2016, n. 186 (convertito in legge dalla L. 15/12/2016, n. 229) - introdotto dal D.L. 09/02/2017, n. 8 (convertito in legge dalla L. 07/04/2017, n. 45) - ed in base ai criteri ivi indicati, definisce il piano finalizzato a dotare i comuni colpiti dal sisma dei mesi di agosto e ottobre 2016 della microzonazione sismica di III livello (il più approfondito e dettagliato, secondo quanto definito negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati il 13/11/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), prevedendo contributi entro il limite di 6,5 milioni di Euro e definendo le relative modalità e procedure di attuazione.
L’ordinanza in commento proroga inoltre al 31/12/2017 il termine di cui all’art. 7, comma 1, della precedente Ordinanza 13/2017, entro il quale le domande di accesso ai contributi devono essere presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione (termine precedente 11/05/2017).
INCARICHI MICROZONAZIONE SISMICA - L’affidamento degli incarichi da parte dei comuni avviene mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) o lettera b), del D. Leg.vo 50/2016 (affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previa consultazione di almeno 5 operatori economici, attivabili rispettivamente in caso di importo inferiore a 40.000 Euro e di importo pari o superiore a detta soglia) a professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica nonché iscritti o iscrivibili nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del citato D.L. 189/2016.
I requisiti dei professionisti che possono rendersi affidatari degli incarichi sono i seguenti:
- laurea magistrale in Scienze geologiche oppure in Ingegneria o equivalenti, con iscrizione alla sezione A dei rispettivi ordini professionali;
- iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti disciplinato dall’art. 34 del D.L. 189/2016. In mancanza di tale iscrizione, attestazione tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di possedere i requisiti per essere iscritti nell’elenco e di aver già presentato la relativa domanda di iscrizione;
- aver partecipato e aver sottoscritto in qualità di titolare o co-titolare dell’incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli indirizzi del 2008 già menzionati;
- comprovata esperienza (da dimostrare attraverso la presentazione di curriculum dettagliato) di rilevamento geologico, utilizzo di strumentazione geofisica e relativa elaborazione dati, analisi numeriche di risposta sismica locale, utilizzo di sistemi informativi geografici e produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.
Possono altresì essere affidatari, oltre ai professionisti, associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o di geologia nonché studi associati che prevedano al loro interno un soggetto in possesso dei requisiti sopra menzionati. Ciascun soggetto non può essere affidatario di più di 5 incarichi.
Quanto alle tempistiche, i comuni procedono all’affidamento:
- entro il 23/06/2017 (30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza 24/2017) in caso di affidamento diretto, quindi per gli incarichi al di sotto dei 40.000 Euro;
- entro il 23/07/2017 (60 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza 24/2017) in caso di affidamento tramite procedura negoziata.
Decorsi inutilmente tali termini, i presidenti delle regioni provvedono sostituendosi ai comuni inadempienti, entro i successivi 15 giorni. Gli studi devono essere ultimati e consegnati al comune committente entro 150 giorni dall’affidamento, e nei 5 giorni successivi sono sottoposti a verifica, prima di essere definitivamente adottati ed utilizzati per le attività di pianificazione e progettazione da svolgere sul territorio.