IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 R, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244;
Visto l’art. 5 del suddetto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 R, il quale tra l’altro prevede:
“Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei comuni di cui all’art. 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici